(CODICE CIVILE-art. 1313)
                             Art. 1313. 
 
              (Insolvenza di un condebitore in caso di 
                    rinunzia alla solidarieta'). 
 
 
  Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta'  verso  alcuno
dei debitori, se uno degli altri  e'  insolvente,  la  sua  parte  di
debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori,  compreso
quello che era stato liberato dalla solidarieta'.