Art. 826 
                Contingente per la tutela del lavoro 
 
1. Per i servizi di vigilanza  per  l'applicazione  delle  leggi  sul
lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  i  seguenti  militari
dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero  ai
ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: 
a) colonnelli: 1; 
b) tenenti colonnelli/maggiori: 4; 
c) capitani: 1; 
b) ispettori: 170; 
c) sovrintendenti: 159; 
d) appuntati e carabinieri: 168. 
2. Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze  di  cui
al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unita',  di  cui  81  sono
distaccate per lo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  propria
dell'Assessorato  del  lavoro,  della   previdenza   sociale,   della
formazione professionale e dell'emigrazione della  Regione  siciliana
per l'applicazione delle  leggi  sulla  legislazione  sociale,  sulla
previdenza e sull'assistenza.