Art. 826 Contingente per la tutela del lavoro 1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 4; c) capitani: 1; b) ispettori: 170; c) sovrintendenti: 159; d) appuntati e carabinieri: 168. 2. Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unita', di cui 81 sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e sull'assistenza.