Art. 200. 
 
  Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di  cose
accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore  di
m. 1,80 e porte apribili verso l'interno od a  scorrimento  lungo  le
pareti di altezza non minore a m. 1,80. 
  Le pareti e le porte della cabina  devono  essere  cieche  o  avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri. 
  Le porte possono essere del tipo flessibile  ed  in  tal  caso  non
devono presentare tra le aste costituenti le  porte  stesse  luci  di
larghezza superiore a 12 millimetri. 
  Le porte o le chiusure di cui ai comma  precedenti  possono  essere
omesse quando il vano  entro  il  quale  si  muove  la  cabina  o  la
piattaforma e' limitato  per  tutta  la  corsa  da  difese  continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie non abbiano una apertura superiore  a  1  centimetro,  purche'
queste  difese  non  presentino  sporgenze  pericolose  e  non  siano
distanti piu' di 4 centimetri  dalla  soglia  della  cabina  o  della
piattaforma. In tal caso deve essere  assicurata  la  stabilita'  del
carico. 
  Per i montacarichi per trasporto di sole cose e' sufficiente che le
cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad  impedire
la fuoruscita o la sporgenza del carico.