(CODICE CIVILE-art. 1314)
                             Art. 1314. 
 
                     (Obbligazioni divisibili). 
 
  Se piu' sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile
e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno  dei  creditori  non  puo'
domandare il soddisfacimento del credito che  per  la  sua  parte,  e
ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua
parte.