(CODICE CIVILE-art. 1315)
                             Art. 1315. 
 
       (Limiti alla divisibilita' tra gli eredi del debitore). 
 
  Il beneficio della divisione non puo' essere opposto da quello  tra
gli eredi del debitore,  che  e'  stato  incaricato  di  eseguire  la
prestazione o che e' in possesso della  cosa  dovuta,  se  questa  e'
certa e determinata.