(CODICE CIVILE-art. 1316)
                             Art. 1316. 
 
                    (Obbligazioni indivisibili). 
 
  L'obbligazione  e'  indivisibile,  quando  la  prestazione  ha  per
oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione  per
sua natura o per il modo in cui  e'  stato  considerato  dalle  parti
contraenti.