(CODICE CIVILE-art. 1317)
                             Art. 1317. 
 
            (Disciplina delle obbligazioni indivisibili). 
 
  Le obbligazioni indivisibili sono  regolate  dalle  norme  relative
alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili,  salvo  quanto  e'
disposto dagli articoli seguenti.