(CODICE CIVILE-art. 1319)
                             Art. 1319. 
 
                   (Diritto di esigere l'intero). 
 
  Ciascuno  dei  creditori  puo'  esigere  l'esecuzione   dell'intera
prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che  agisce
per il soddisfacimento dell'intero  credito,  deve  dare  cauzione  a
garanzia dei coeredi.