Art. 832 
             Transito per perdita di requisiti specifici 
 
1. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del  ruolo  normale  o
speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito italiano e
del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina
militare, fino al grado di capitano o corrispondente, che hanno perso
gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti  ad
altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad  altra  arma,
compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con
il grado e le anzianita' possedute. 
2. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella
nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita'
di grado. I requisiti fisici  minimi  per  gli  ufficiali  del  ruolo
normale e speciale delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo  normale  e
speciale dell'Arma dei trasporti e  materiali  sono  stabiliti  dagli
ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro  della
difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti  degli
ufficiali di cui al comma 1. Per la Marina  militare  il  decreto  e'
adottato  d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
3.  Gli  ufficiali   dei   ruoli   naviganti   normale   o   speciale
dell'Aeronautica militare  fino  al  grado  di  colonnello,  divenuti
permanentemente non idonei al  volo,  se  conservano  l'idoneita'  al
servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei
ruoli normale o speciale delle armi dell'Aeronautica militare con  il
grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo  gli  obblighi  di  ferma
contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei  pari
grado avente la medesima anzianita' di grado.