Art. 834
                         Disposizioni comuni

1.  Salvo  diversa  disposizione  e  fermo  restando  quanto previsto
dall'articolo  660,  comma  1,  se  nei ruoli di transito non vi sono
posti  disponibili,  l'ufficiale  e'  trasferito  in  soprannumero  e
l'eccedenza  e'  riassorbita  al verificarsi della prima vacanza. Gli
ufficiali   trasferiti   non   possono  conseguire  nei  nuovi  ruoli
promozioni con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
2.  Nei  casi  di  transito tra ruoli sono considerati validi ai fini
dell'avanzamento  i  periodi di comando, di attribuzioni specifiche e
di servizio prestati nel ruolo di provenienza.