Art. 1048 Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali 1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti: a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacita' logistica; b) politica d'impiego delle Forze armate; c) ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte; d) pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture e aree; e) addestramento e formazione del personale militare; f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati; g) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione: di cui all'elenco deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 per i quali si applica l'art. 346, par. 1-B, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni di crisi o di emergenza; i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto; l) rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato; m) concessione d'autorizzazioni all'accesso a infrastrutture militari o d'interesse per la difesa nazionale; n) dottrine d'impiego delle Forze; o) esigenze e requisiti operativi; p) direttive e piani operativi NATO e nazionali; q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attivita' operative-esercitazioni NATO e nazionali; r) tabelle ordinative organiche; s) utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi. 2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare: 1 anno; b) attivita' e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale e' stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni: fino alla scadenza del periodo di validita' dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell'originatore, ove non specificatamente ovvero diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) attivita' e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate: fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finche' le infrastrutture non vengano dismesse operativamente; d) concessione di "nulla osta" di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell'informazione come definita dalla Autorita' nazionale per la sicurezza; e) accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento ovvero supporto comune: 50 anni, limitatamente ai programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei materiali, dei sistemi d'arma o attivita' oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto nell'accordo stesso; f) attivita' preparatoria per le assegnazioni di bilancio: fino alla pubblicazione del bilancio e, comunque, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza puo' pregiudicare la sicurezza nazionale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 1048: - Il testo del comma 4 dell'art. 24, della legge n. 241 del 1990 e' il seguente: «4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.». - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 e' il seguente: «Art. 9 (Non accoglimento della richiesta). - 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta. 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.». - Il testo dell'art. 346, par. 1-B, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' il seguente: «Art. 346 - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: a) Omissis; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. 2. Omissis».