Art. 1048 
 
Documenti concernenti  la  sicurezza  e  la  difesa  nazionale  e  le
                      relazioni internazionali 
 
  1. I documenti sottratti  all'accesso  ai  sensi  dell'articolo  24
comma 4, della legge, e dell'articolo 9  del  decreto,  in  relazione
all'interesse  alla  salvaguardia  della  sicurezza,   della   difesa
nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di
50 anni, sono i seguenti: 
    a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione
e capacita' logistica; 
    b) politica d'impiego delle Forze armate; 
    c)    ricerca,    sviluppo,    pianificazione,    programmazione,
acquisizione, gestione e conservazione dei  mezzi,  delle  armi,  dei
materiali e delle scorte; 
    d)  pianificazione,  programmazione,  acquisizione,  gestione   e
manutenzione, dismissione di infrastrutture e aree; 
    e) addestramento e formazione del personale militare; 
    f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture,  protezione
e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati; 
    g) relazioni tecniche sulle  prove  d'impiego  dei  materiali  in
sperimentazione: di  cui  all'elenco  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri della CEE in data 15 aprile 1958  per  i  quali  si  applica
l'art. 346, par. 1-B,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    h) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni
di crisi o di emergenza; 
    i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio,  caserma,
bordo, aeroporto; 
    l) rapporti informativi sugli  aspiranti  all'arruolamento  nelle
Forze armate e sul personale militare arruolato; 
    m)  concessione  d'autorizzazioni  all'accesso  a  infrastrutture
militari o d'interesse per la difesa nazionale; 
    n) dottrine d'impiego delle Forze; 
    o) esigenze e requisiti operativi; 
    p) direttive e piani operativi NATO e nazionali; 
    q)  programmazione,  pianificazione,  condotta   e   analisi   di
attivita' operative-esercitazioni NATO e nazionali; 
    r) tabelle ordinative organiche; 
    s)  utenze  telefoniche  del  personale  preposto  a  particolari
incarichi. 
  2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per  un
periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: 
    a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare:  1
anno; 
    b) attivita' e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale
e' stata  conferita  classifica  di  segretezza  o  di  riservatezza,
derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni: 
fino  alla  scadenza  del  periodo  di  validita'  dei  provvedimenti
operativi   contenuti   nella   documentazione   ovvero   fino   alla
declassifica da  parte  dell'originatore,  ove  non  specificatamente
ovvero diversamente  previsto  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
    c) attivita' e documentazione relativa a tutte le  infrastrutture
NATO e nazionali classificate: fino a quando  la  documentazione  non
venga abrogata o sostituita o finche' le infrastrutture  non  vengano
dismesse operativamente; 
    d)  concessione  di  "nulla  osta"  di  segretezza:  50  anni  in
relazione  alla  segretezza  dell'informazione  come  definita  dalla
Autorita' nazionale per la sicurezza; 
    e) accordi intergovernativi stipulati  per  la  realizzazione  di
programmi militari di sviluppo,  approvvigionamento  ovvero  supporto
comune: 50 anni, limitatamente  ai  programmi  o  parte  di  essi  da
tutelare ai fini  della  sicurezza  e  comunque  non  oltre  la  vita
operativa o durata dei materiali,  dei  sistemi  d'arma  o  attivita'
oggetto di  accordo  e  sempre  che  non  sia  diversamente  disposto
nell'accordo stesso; 
    f) attivita' preparatoria per le assegnazioni di  bilancio:  fino
alla  pubblicazione  del  bilancio  e,  comunque,  50  anni  per   le
informazioni  la  cui  conoscenza  puo'  pregiudicare  la   sicurezza
nazionale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 1048: 
          - Il testo del comma 4 dell'art. 24, della legge n. 241 del
          1990 e' il seguente: 
          «4. L'accesso ai documenti amministrativi non  puo'  essere
          negato ove  sia  sufficiente  fare  ricorso  al  potere  di
          differimento.». 
          - Il testo dell'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 184 del 2006 e' il seguente: 
          «Art.  9  (Non  accoglimento  della  richiesta).  -  1.  Il
          rifiuto, la  limitazione  o  il  differimento  dell'accesso
          richiesto  in  via  formale  sono  motivati,  a  cura   del
          responsabile del procedimento di accesso,  con  riferimento
          specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle
          categorie di cui  all'articolo  24  della  legge,  ed  alle
          circostanze di fatto per cui la richiesta non  puo'  essere
          accolta cosi' come proposta. 
          2.  Il  differimento  dell'accesso  e'  disposto  ove   sia
          sufficiente  per  assicurare  una  temporanea  tutela  agli
          interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della  legge,  o
          per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione,
          specie  nella  fase  preparatoria  dei  provvedimenti,   in
          relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere
          il buon andamento dell'azione amministrativa. 
          3. L'atto  che  dispone  il  differimento  dell'accesso  ne
          indica la durata.». 
          - Il testo  dell'art.  346,  par.  1-B,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea e' il seguente: 
          «Art. 346 - 1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle
          norme seguenti: 
          a) Omissis; 
          b) ogni Stato membro puo' adottare le  misure  che  ritenga
          necessarie alla tutela  degli  interessi  essenziali  della
          propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al
          commercio di armi,  munizioni  e  materiale  bellico;  tali
          misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel
          mercato interno per quanto  riguarda  i  prodotti  che  non
          siano destinati a fini specificamente militari. 
          2. Omissis».