Art. 1049 
 
Documenti  concernenti  l'ordine  pubblico,  la  prevenzione   e   la
                   repressione della criminalita' 
 
1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma
4,  della  legge,  e  dell'articolo  9  del  decreto,  in   relazione
all'interesse   alla   salvaguardia   dell'ordine   pubblico,   della
prevenzione e repressione della criminalita', per un periodo  massimo
di 50 anni, sono i seguenti: 
a) attivita' dei servizi informativi e rapporti con i servizi per  la
sicurezza ovvero Direzione investigativa antimafia; 
b) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di
tutela  dell'ordine  pubblico,  prevenzione   e   repressione   della
criminalita'; 
c) informative dei reparti dipendenti  su  soggetti  ovvero  sodalizi
ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive; 
d) relazioni di servizio e altri atti  o  documenti  presupposti  per
l'adozione degli atti  o  provvedimenti  dell'autorita'  nazionale  e
delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli  ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza, ovvero  inerenti  alla  attivita'  di
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e
repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione
che, per disposizione di legge o regolamento, debba  essere  unita  a
provvedimenti o atti soggetti a pubblicita'; 
e) atti  e  documenti  attinenti  a  informazioni  fornite  da  fonti
confidenziali, individuate o anonime, nonche' da esposti informali di
privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; 
f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e  il  funzionamento
dei servizi di polizia, ivi compresi quelli  relativi  all'impiego  e
alla mobilita' di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri,
nonche' i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e  quelli  relativi  ai
contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorita' di
pubblica sicurezza; 
g) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio  dei  presidi
delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico; 
h)  relazioni  tecniche  sulle  prove  d'impiego  dei  materiali   in
sperimentazione; 
i) documentazione relativa alla descrizione progettuale e  funzionale
di impianti industriali a rischio limitatamente  alle  parti  la  cui
conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio; 
2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma  1,  per  un
periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: 
a) trasferimenti disposti a  tutela  della  pubblica  amministrazione
ovvero  degli  interessati,  connessi  a  vicende  al  vaglio   dell'
autorita' giudiziaria, a collusioni  con  ambienti  controindicati  o
malavitosi,  a  motivi  di  incolumita'  personale:  fino  a   quando
continuano a  sussistere  le  situazioni  per  le  quali  sono  stati
adottati  i  relativi  provvedimenti   e,   comunque,   ad   avvenuta
definizione della posizione giudiziaria; 
b) struttura ordinativa e dotazioni organiche  di  personale,  mezzi,
armamento,  e  munizionamento  tecnico  dei  reparti  dell'Arma   dei
carabinieri: 50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione  dei
mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico  e  alla  dislocazione
delle dotazioni organiche; 
c) relazioni di servizio,  informazioni  e  altri  atti  o  documenti
inerenti adempimenti istruttori relativi  a  licenze,  concessioni  o
autorizzazioni  comunque  denominati,  compresi  quelli  relativi  al
contenzioso  amministrativo,  che  contengano  notizie   relative   a
situazioni d'interesse per l'ordine e per  la  sicurezza  pubblica  e
all'attivita' di prevenzione e repressione della criminalita',  salvo
che, per disposizioni di legge o di regolamento,  ne  siano  previste
particolari  forme  di  pubblicita',  o  debbano   essere   uniti   a
provvedimenti o atti soggetti a pubblicita': fino a quando continui a
sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni
inerenti l'ordine e  la  sicurezza  pubblica  ovvero  l'attivita'  di
prevenzione e repressione della criminalita', e comunque non oltre 50
anni; 
d) atti, documenti e note informative  utilizzate  per  l'istruttoria
finalizzata  all'adozione  dei  provvedimenti  di   rimozione   degli
amministratori degli enti  locali  ai  sensi  dell'articolo  142  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  dei  provvedimenti  di
scioglimento degli organi ai  sensi  degli  articoli  141,  comma  1,
lettera a), 143 e 146 del decreto legislativo n.  267  del  2000  con
esclusivo riferimento alle  tecniche  investigative,  alla  identita'
delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle  persone
coinvolte, nonche' alle  attivita'  di  polizia  giudiziaria  e  alla
conduzione delle indagini: fino a quando  continui  a  sussistere  la
necessita' di assicurare  l'ordine  pubblico,  la  prevenzione  e  la
repressione della criminalita', e comunque non oltre 50 anni. 
 
 
          Note all'art. 1049: 
          - Per il testo dell'art. 24, comma 4, della  legge  n.  241
          del 1990 si vedano le note all'art. 1048. 
          - Per il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 184 del 2006 si vedano le note all'art. 1048. 
          - Il testo degli articoli 141, comma 1,  lettera  a),  142,
          143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267
          (28 settembre 2000, n.  227),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n.
          227, e' il seguente: 
          «Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali
          e provinciali). - 1.  I  consigli  comunali  e  provinciali
          vengono  sciolti   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: 
          a) quando compiano atti contrari alla  Costituzione  o  per
          gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per  gravi
          motivi di ordine pubblico;». 
          «Art.  142  (Rimozione  e  sospensione  di   amministratori
          locali). - 1. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  il
          sindaco, il presidente della provincia,  i  presidenti  dei
          consorzi  e  delle  comunita'  montane,  i  componenti  dei
          consigli  e  delle  giunte,  i  presidenti   dei   consigli
          circoscrizionali possono  essere  rimossi  quando  compiano
          atti contrari alla Costituzione o per gravi  e  persistenti
          violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 
          1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza  nel
          settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato  ai  sensi
          della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  in  caso  di  grave
          inosservanza degli obblighi posti a carico  delle  province
          inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero
          e dello smaltimento dei rifiuti a  livello  provinciale  ed
          alla individuazione delle zone idonee  alla  localizzazione
          degli impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti,
          ovvero in caso di grave inosservanza di specifici  obblighi
          posti a carico dei comuni inerenti  alla  disciplina  delle
          modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei  rifiuti
          urbani, della raccolta differenziata, della promozione  del
          recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della  raccolta
          e trasporto dei rifiuti primari  di  imballaggio  ai  sensi
          degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152,  anche  come  precisati  dalle  ordinanze  di
          protezione civile, il  Sottosegretario  di  Stato  delegato
          alla gestione dell'emergenza assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine perentorio per adottare i  provvedimenti
          dovuti o necessari; decorso inutilmente  tale  termine,  su
          proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto
          del  Ministro  dell'interno  possono  essere   rimossi   il
          sindaco, il presidente della provincia o i  componenti  dei
          consigli e delle giunte. 
          2. In attesa del decreto, il prefetto puo'  sospendere  gli
          amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano  motivi
          di grave e urgente necessita'. 
          3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli  articoli
          58 e 59.». 
          «Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
          conseguente   a   fenomeni   di    infiltrazione    e    di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
          dall'articolo 141, i consigli comunali e  provinciali  sono
          sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
          a norma  dell'articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  o
          indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
          similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
          2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
          determinare un'alterazione del procedimento  di  formazione
          della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
          2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi  di
          cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale
          o provinciale, al direttore generale, ai  dirigenti  ed  ai
          dipendenti dell'ente locale,  il  prefetto  competente  per
          territorio dispone ogni opportuno  accertamento,  di  norma
          promuovendo l'accesso presso  l'ente  interessato.  In  tal
          caso,  il  prefetto  nomina  una  commissione   d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
          3. Entro il termine di quarantacinque giorni  dal  deposito
          delle  conclusioni  della  commissione  d'indagine,  ovvero
          quando abbia comunque diversamente acquisito  gli  elementi
          di cui al comma 1 ovvero  in  ordine  alla  sussistenza  di
          forme di condizionamento  degli  organi  amministrativi  ed
          elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale  per
          l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica   integrato   con   la
          partecipazione del procuratore della Repubblica  competente
          per  territorio,  invia  al   Ministro   dell'interno   una
          relazione  nella  quale  si  da'  conto   della   eventuale
          sussistenza degli elementi di cui  al  comma  1  anche  con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti  dell'ente
          locale.  Nella  relazione  sono,  altresi',  indicati   gli
          appalti, i contratti e i servizi interessati  dai  fenomeni
          di  compromissione  o  interferenza  con  la   criminalita'
          organizzata o comunque connotati da  condizionamenti  o  da
          una condotta antigiuridica. Nei casi in  cui  per  i  fatti
          oggetto degli accertamenti di cui al  presente  articolo  o
          per eventi connessi sia pendente  procedimento  penale,  il
          prefetto puo' richiedere  preventivamente  informazioni  al
          procuratore  della  Repubblica  competente,  il  quale,  in
          deroga all'articolo 329 del  codice  di  procedura  penale,
          comunica tutte le  informazioni  che  non  ritiene  debbano
          rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 
          4. Lo scioglimento di  cui  al  comma  1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
          5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo  scioglimento,
          qualora la  relazione  prefettizia  rilevi  la  sussistenza
          degli elementi  di  cui  al  comma  1  con  riferimento  al
          segretario comunale o provinciale, al  direttore  generale,
          ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque  titolo  dell'ente
          locale, con decreto del Ministro dell'interno, su  proposta
          del prefetto, e' adottato ogni provvedimento  utile  a  far
          cessare immediatamente il pregiudizio in atto e  ricondurre
          alla  normalita'  la  vita  amministrativa  dell'ente,  ivi
          inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente,  ovvero
          la sua destinazione ad altro ufficio o altra  mansione  con
          obbligo di avvio del  procedimento  disciplinare  da  parte
          dell'autorita' competente. 
          6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto  di
          scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi  di  cui
          all'articolo 110, nonche' gli  incarichi  di  revisore  dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria  di  cui  all'articolo  144
          entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
          7. Nel caso in cui non  sussistano  i  presupposti  per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
          8.  Se  dalla  relazione  prefettizia  emergono   concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
          9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale.  Al  decreto  sono  allegate  la  proposta   del
          Ministro dell'interno e la relazione  del  prefetto,  salvo
          che il Consiglio dei  ministri  disponga  di  mantenere  la
          riservatezza su parti della proposta o della relazione  nei
          casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
          10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti  per
          un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili  fino
          ad un massimo di ventiquattro  mesi  in  casi  eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   Commissioni   parlamentari
          competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento
          dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei
          principi di imparzialita' e di buon  andamento  dell'azione
          amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti  ai  sensi
          del presente articolo si svolgono in  occasione  del  turno
          annuale ordinario di  cui  all'articolo  1  della  legge  7
          giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni.  Nel  caso
          in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel
          secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono  in  un
          turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra
          il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle  elezioni  e'
          fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n.  182
          del   1991,   e   successive   modificazioni.   L'eventuale
          provvedimento di proroga della durata dello scioglimento e'
          adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla
          data di scadenza della durata  dello  scioglimento  stesso,
          osservando le procedure e le modalita' stabilite nel  comma
          4. 
          11.  Fatta  salva  ogni  altra   misura   interdittiva   ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali  e
          circoscrizionali, che si svolgono  nella  regione  nel  cui
          territorio si trova l'ente interessato dallo  scioglimento,
          limitatamente al primo  turno  elettorale  successivo  allo
          scioglimento stesso, qualora la loro  incandidabilita'  sia
          dichiarata con  provvedimento  definitivo.  Ai  fini  della
          dichiarazione d'incandidabilita' il  Ministro  dell'interno
          invia senza ritardo la proposta di scioglimento di  cui  al
          comma 4 al tribunale competente per territorio, che  valuta
          la sussistenza  degli  elementi  di  cui  al  comma  1  con
          riferimento agli  amministratori  indicati  nella  proposta
          stessa. Si applicano, in quanto compatibili,  le  procedure
          di cui al libro IV, titolo  II,  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile. 
          12. Quando  ricorrono  motivi  di  urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
          13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi,  a
          norma  del  presente   articolo,   quando   sussistono   le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'articolo 141.». 
          «Art. 146 (Norma finale). - 1. Le disposizioni di cui  agli
          articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli  altri  enti
          locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai  consorzi
          di comuni e province, agli organi comunque denominati delle
          aziende  sanitarie  locali  ed  ospedaliere,  alle  aziende
          speciali  dei  comuni  e  delle  province  e  ai   consigli
          circoscrizionali, in  quanto  compatibili  con  i  relativi
          ordinamenti. 
          2. Il Ministro  dell'interno  presenta  al  Parlamento  una
          relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  dalla  gestione
          straordinaria dei singoli comuni.».