Art. 201 
 
  Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m
quadri 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di  almeno  50
centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e  la  parte  piu'
sporgente  sottostante  alla  cabina.  Arresti  fissi  devono  essere
predisposti al fine di garantire che, in ogni  caso,  la  cabina  non
scenda al di sotto di tale limite. 
  Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50,  deve  essere
garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel
suo piu' alto livello di corsa.