Art. 201 Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m quadri 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte piu' sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite. Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo piu' alto livello di corsa.