(CODICE CIVILE-art. 1322)
                             Art. 1322. 
 
                      (Autonomia contrattuale). 
 
  Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. 
 
  Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una  disciplina  particolare,  purche'  siano  diretti  a
realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela  secondo  l'ordinamento
giuridico.