(CODICE CIVILE-art. 1324)
                             Art. 1324. 
 
             (Norme applicabili agli atti unilaterali). 
 
  Salvo diverse disposizioni  di  legge,  le  norme  che  regolano  i
contratti  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  per   gli   atti
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.