Art. 1051 
 
          Integrazioni e modificazioni e verifica periodica 
 
1. I termini di cui alle sezioni II e  III  del  presente  capo  sono
stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla  data
di entrata  in  vigore  del  regolamento;  pertanto,  qualora  questi
subiscano successive  modificazioni,  i  competenti  organi  centrali
propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento con  il
Segretario generale. 
2. Analogamente si procede per i termini e  le  unita'  organizzative
responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e
regolamentari che li introducono non dispongano in merito. 
3. Ogni tre  anni,  il  Segretario  generale  verifica  lo  stato  di
attuazione  della  normativa  emanata,  proponendo  al  Ministro   di
apportare le modificazioni ritenute necessarie.