Art. 1052 
 
                        Forme di pubblicita' 
 
1. Le disposizioni del presente  titolo  sono  rese  pubbliche  anche
attraverso le forme normalmente utilizzate  dall'Amministrazione;  le
stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive  modifiche
e integrazioni. 
2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque
vi abbia  interesse  appositi  elenchi  recanti  l'indicazione  delle
unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi
procedimentali,  in  relazione  a  ciascun   tipo   di   procedimento
amministrativo.