Art. 1052 Forme di pubblicita' 1. Le disposizioni del presente titolo sono rese pubbliche anche attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione; le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedimentali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.