Art. 326. 
 
  La riservetta  deve  essere  ubicata  in  modo  che  una  eventuale
esplosione non comprometta, per quanto e' dato tecnicamente prevedere
i  cantieri  di  coltivazione,  le  vie  principali  di  accesso,  di
circolazione o di ventilazione nonche' gli  organi  essenziali  della
ventilazione.