Art. 838 
   Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente 
 
1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  e   le   competenze   previste
dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate  fino  al
grado di tenente  colonnello  e  corrispondente,  in  relazione  alle
specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita': 
a) esercitano compiti di comando,  di  direzione,  di  indirizzo,  di
coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze; 
b)  provvedono  alla  gestione  e  all'impiego  delle  risorse   loro
assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al
fine di assicurarne  la  funzionalita'  per  il  conseguimento  degli
obiettivi prefissati; 
c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per  i
risultati  conseguiti  e,  nell'ambito  degli  stati  maggiori,   dei
comandi, degli uffici  o  delle  articolazioni  ordinative  rette  da
ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di
settori  funzionali,  svolgono  compiti  di  studio   e   partecipano
all'attivita' dei citati superiori,  che  sostituiscono  in  caso  di
assenza o di impedimento; 
d) adottano i provvedimenti loro delegati e  le  iniziative  connesse
con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori
cui sono preposti; 
e) formulano proposte ed esprimono  pareri  al  rispettivo  superiore
gerarchico.