Art. 838 Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondente 1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita' al fine di assicurarne la funzionalita' per il conseguimento degli obiettivi prefissati; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.