Art. 1054 
 
Individuazione  dei  tipi  di  dati  trattati  e   delle   operazioni
                             eseguibili 
 
1. Nel  capo  II  sono  identificati  i  tipi  di  dati  sensibili  e
giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche'  le
operazioni eseguibili in riferimento  alle  specifiche  finalita'  di
rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69,
71, 85, 98 e 112 del decreto n. 196. 
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente titolo sono
trattati  previa  verifica  della  loro  pertinenza,  completezza   e
indispensabilita' rispetto  alle  finalita'  perseguite  nei  singoli
casi, in particolare nell'ipotesi in  cui  la  raccolta  non  avvenga
presso l'interessato. 
3. Le operazioni eseguibili mediante  comunicazione  e  trasferimento
all'estero, individuate nel presente titolo, sono ammesse soltanto se
indispensabili all'adempimento degli obblighi o allo svolgimento  dei
compiti di  volta  in  volta  indicati  per  il  perseguimento  delle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e  nel  rispetto
delle disposizioni in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali. 
 
 
          Note all'art. 1054: 
          - Per il testo dell'articolo 112 del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196, si vedano le note all'articolo 684. Il
          testo degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85  e  98  del
          citato d. lgs. n. 196 del 2003 e' il seguente: 
          «Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita'  di
          organi).  -  1.  Si  considerano  di  rilevante   interesse
          pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita'  di
          applicazione della disciplina in materia di: 
          a) elettorato attivo e passivo  e  di  esercizio  di  altri
          diritti politici, nel rispetto della segretezza  del  voto,
          nonche'   di   esercizio   del   mandato    degli    organi
          rappresentativi o  di  tenuta  degli  elenchi  dei  giudici
          popolari; 
          b) documentazione dell'attivita'  istituzionale  di  organi
          pubblici. 
          2. I trattamenti dei dati sensibili  e  giudiziari  per  le
          finalita' di cui al comma 1 sono  consentiti  per  eseguire
          specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra  i
          quali, in particolare, quelli concernenti: 
          a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
          della relativa regolarita'; 
          b) le richieste di referendum, le relative consultazioni  e
          la verifica delle relative regolarita'; 
          c)   l'accertamento   delle   cause   di   ineleggibilita',
          incompatibilita'  o  di  decadenza,  o   di   rimozione   o
          sospensione da cariche pubbliche, ovvero di  sospensione  o
          di scioglimento degli organi; 
          d)  l'esame  di  segnalazioni,  petizioni,  appelli  e   di
          proposte di legge di iniziativa  popolare,  l'attivita'  di
          commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici; 
          e)  la  designazione  e  la  nomina  di  rappresentanti  in
          commissioni, enti e uffici. 
          3.  Ai  fini  del  presente  articolo,  e'  consentita   la
          diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalita'
          di cui al comma 1, lettera a), in particolare con  riguardo
          alle sottoscrizioni  di  liste,  alla  presentazione  delle
          candidature,   agli   incarichi   in    organizzazioni    o
          associazioni politiche, alle cariche istituzionali  e  agli
          organi eletti. 
          4. Ai  fini  del  presente  articolo,  in  particolare,  e'
          consentito il trattamento di dati  sensibili  e  giudiziari
          indispensabili: 
          a) per la redazione di verbali e  resoconti  dell'attivita'
          di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
          collegiali o assembleari; 
          b)  per  l'esclusivo  svolgimento  di   una   funzione   di
          controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
          per l'accesso a documenti riconosciuto dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo. 
          5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le  finalita'
          di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle
          forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e'  comunque
          consentita la divulgazione dei dati sensibili e  giudiziari
          che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
          del principio di pubblicita' dell'attivita'  istituzionale,
          fermo restando il divieto di diffusione dei dati  idonei  a
          rivelare lo stato di salute.». 
          «Art.  66  (Materia  tributaria  e  doganale).  -   1.   Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20  e  21,  le  attivita'  dei  soggetti  pubblici
          dirette   all'applicazione,   anche    tramite    i    loro
          concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
          relazione ai contribuenti, ai sostituti e  ai  responsabili
          di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni  e
          per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione  e'
          affidata alle dogane. 
          2. Si considerano inoltre di rilevante interesse  pubblico,
          ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita'  dirette,  in
          materia di imposte, alla prevenzione  e  repressione  delle
          violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
          previsti  da   leggi,   regolamenti   o   dalla   normativa
          comunitaria, nonche' al controllo e alla esecuzione forzata
          dell'esatto   adempimento   di    tali    obblighi,    alla
          effettuazione dei  rimborsi,  alla  destinazione  di  quote
          d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di
          immobili  statali,  all'inventario  e  alla  qualificazione
          degli  immobili   e   alla   conservazione   dei   registri
          immobiliari.». 
          «Art. 67 (Attivita' di controllo  e  ispettive).  -  1.  Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20 e 21, le finalita' di: 
          a)  verifica  della  legittimita',  del   buon   andamento,
          dell'imparzialita' dell'attivita'  amministrativa,  nonche'
          della  rispondenza  di  detta  attivita'  a  requisiti   di
          razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per  le
          quali sono, comunque, attribuite  dalla  legge  a  soggetti
          pubblici funzioni di controllo, di riscontro  ed  ispettive
          nei confronti di altri soggetti; 
          b) accertamento, nei limiti delle finalita'  istituzionali,
          con riferimento a dati sensibili e giudiziari  relativi  ad
          esposti e petizioni, ovvero  ad  atti  di  controllo  o  di
          sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4..». 
          «Art. 68 (Benefici economici  ed  abilitazioni).  -  1.  Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20  e  21,  le  finalita'  di  applicazione  della
          disciplina  in  materia   di   concessione,   liquidazione,
          modifica e  revoca  di  benefici  economici,  agevolazioni,
          elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 
          2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti  regolati  dal
          presente articolo anche quelli indispensabili in relazione: 
          a)  alle  comunicazioni,  certificazioni  ed   informazioni
          previste dalla normativa antimafia; 
          b) alle elargizioni di contributi previsti dalla  normativa
          in materia di usura e di vittime di richieste estorsive; 
          c) alla  corresponsione  delle  pensioni  di  guerra  o  al
          riconoscimento  di  benefici  in  favore  di   perseguitati
          politici e di internati in campo di  sterminio  e  di  loro
          congiunti; 
          d) al riconoscimento di benefici  connessi  all'invalidita'
          civile; 
          e) alla concessione di contributi in materia di  formazione
          professionale; 
          f)   alla   concessione   di   contributi,   finanziamenti,
          elargizioni ed altri benefici  previsti  dalla  legge,  dai
          regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in  favore
          di associazioni, fondazioni ed enti; 
          g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni  o  riduzioni
          tariffarie o  economiche,  franchigie,  o  al  rilascio  di
          concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
          iscrizioni  ed  altri  titoli  abilitativi  previsti  dalla
          legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
          3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione  nei  soli
          casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza delle
          attivita' indicate nel presente  articolo,  in  conformita'
          alle leggi, e per finalita' di  vigilanza  e  di  controllo
          conseguenti alle  attivita'  medesime,  fermo  restando  il
          divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare  lo  stato
          di salute.». 
          «Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). -  1.
          Si considerano di rilevante interesse  pubblico,  ai  sensi
          degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione  della
          disciplina in materia di  conferimento  di  onorificenze  e
          ricompense, di riconoscimento della personalita'  giuridica
          di associazioni, fondazioni ed enti,  anche  di  culto,  di
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non statali, nonche' di rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
          d'onore  e  di   ammissione   a   cerimonie   ed   incontri
          istituzionali.». 
          «Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di  tutela).  -  1.  Si
          considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
          articoli 20 e 21, le finalita': 
          a) di applicazione  delle  norme  in  materia  di  sanzioni
          amministrative e ricorsi; 
          b) volte  a  far  valere  il  diritto  di  difesa  in  sede
          amministrativa o giudiziaria, anche da parte di  un  terzo,
          anche ai  sensi  dell'articolo  391-quater  del  codice  di
          procedura penale, o direttamente connesse alla  riparazione
          di un errore  giudiziario  o  in  caso  di  violazione  del
          termine  ragionevole  del   processo   o   di   un'ingiusta
          restrizione della liberta' personale. 
          2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
          stato di salute o  la  vita  sessuale,  il  trattamento  e'
          consentito se il diritto da far valere o difendere, di  cui
          alla lettera b) del comma 1, e'  di  rango  almeno  pari  a
          quello dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto
          della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'
          fondamentale e inviolabile.». 
          «Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale).  -  1.
          Fuori dei casi  di  cui  al  comma  2,  si  considerano  di
          rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20  e
          21, le finalita' che rientrano  nei  compiti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  degli  altri  organismi   sanitari
          pubblici relative alle seguenti attivita': 
          a)  attivita'  amministrative   correlate   a   quelle   di
          prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  dei  soggetti
          assistiti dal Servizio sanitario  nazionale,  ivi  compresa
          l'assistenza degli stranieri  in  Italia  e  dei  cittadini
          italiani  all'estero,  nonche'  di   assistenza   sanitaria
          erogata al personale navigante ed aeroportuale; 
          b)  programmazione,  gestione,  controllo   e   valutazione
          dell'assistenza sanitaria; 
          c)  vigilanza  sulle   sperimentazioni,   farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
          d) attivita' certificatorie; 
          e) l'applicazione della normativa in materia  di  igiene  e
          sicurezza nei luoghi di lavoro  e  di  sicurezza  e  salute
          della popolazione; 
          f)  le  attivita'  amministrative  correlate  ai  trapianti
          d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni  di  sangue
          umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990,  n.
          107; 
          g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo  dei
          rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati  o
          convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 
          2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati  idonei
          a rivelare lo stato di salute effettuati  da  esercenti  le
          professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici  per
          finalita' di tutela della salute o dell'incolumita'  fisica
          dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per  i
          quali si osservano le  disposizioni  relative  al  consenso
          dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai  sensi
          dell'articolo 76. 
          3. All'identificazione dei tipi di dati idonei  a  rivelare
          lo stato di salute e di operazioni su  essi  eseguibili  e'
          assicurata ampia pubblicita', anche tramite  affissione  di
          una copia o  di  una  guida  illustrativa  presso  ciascuna
          azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta. 
          4. Il trattamento di dati  identificativi  dell'interessato
          e'  lecito  da  parte  dei  soli  soggetti  che  perseguono
          direttamente   le   finalita'   di   cui   al   comma    1.
          L'utilizzazione  delle  diverse  tipologie   di   dati   e'
          consentita ai soli incaricati,  preposti,  caso  per  caso,
          alle specifiche fasi delle attivita'  di  cui  al  medesimo
          comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati
          di volta in volta trattati.». 
          «Art. 98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico). -  1.
          Si considerano di rilevante interesse  pubblico,  ai  sensi
          degli  articoli  20  e  21,  le   finalita'   relative   ai
          trattamenti effettuati da soggetti pubblici: 
          a)  per  scopi  storici,  concernenti   la   conservazione,
          l'ordinamento e la  comunicazione  dei  documenti  detenuti
          negli archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti
          pubblici, secondo quanto disposto dal  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
          materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
          presente codice; 
          b)  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale
          (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
          n. 322, e successive modificazioni; 
          c) per scopi scientifici.».