Art. 203. Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonche' i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purche' di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un'apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione. Per i montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non e' richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.