Art. 203. 
 
  Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto di cose  accompagnate
da persone ed i montacarichi per trasporto di sole  cose  con  cabina
accessibile  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico,  nonche'  i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico purche' di portata non inferiore ai 100  chilogrammi,  quando
la cabina sia sospesa a funi od a catene  e  quando  la  corsa  della
stessa  sia  superiore  a  m.   4,   devono   essere   provvisti   di
un'apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina  in
caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione. 
  Per  i  montacarichi  con  cabina  non  accessibile   l'apparecchio
paracadute non e' richiesto  quando,  in  relazione  alle  condizioni
dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta  pericoli
per le persone.