Art. 327. 
 
  Le riservette per quantitativi  di  esplosivi  inferiori  a  50  kg
possono essere costituite in un unico  locale  purche'  provvisto  di
nicchie separate per il deposito rispettivamente dell'esplosivo e dei
detonatori. 
  Nei depositi per quantitativi compresi tra 50 e 100 kg la  galleria
di accesso diramantesi da una via  di  servizio  deve  presentare  un
gomito ad angolo retto. Se la capacita' del deposito e'  maggiore  di
100 kg detta galleria deve presentare  un  tracciato  a  due  o  piu'
gomiti. 
  Ognuno dei gomiti previsti dal comma precedente deve prolungarsi in
una nicchia a fondo cieco di almeno quattro metri di profondita'  nel
senso della spinta del gas di una  eventuale  esplosione  proveniente
dalla riservetta.