Art. 327. Le riservette per quantitativi di esplosivi inferiori a 50 kg possono essere costituite in un unico locale purche' provvisto di nicchie separate per il deposito rispettivamente dell'esplosivo e dei detonatori. Nei depositi per quantitativi compresi tra 50 e 100 kg la galleria di accesso diramantesi da una via di servizio deve presentare un gomito ad angolo retto. Se la capacita' del deposito e' maggiore di 100 kg detta galleria deve presentare un tracciato a due o piu' gomiti. Ognuno dei gomiti previsti dal comma precedente deve prolungarsi in una nicchia a fondo cieco di almeno quattro metri di profondita' nel senso della spinta del gas di una eventuale esplosione proveniente dalla riservetta.