(CODICE CIVILE-art. 1327)
                             Art. 1327. 
 
         (Esecuzione prima della risposta dell'accettante). 
 
  Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare  o
secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una  preventiva
risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo  in  cui  ha
avuto inizio l'esecuzione. 
 
  L'accettante  deve  dare   prontamente   avviso   all'altra   parte
dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e'  tenuto  al  risarcimento
del danno.