(CODICE CIVILE-art. 1328)
                             Art. 1328. 
 
            (Revoca della proposta e dell'accettazione). 
 
  La proposta puo' essere  revocata  finche'  il  contratto  non  sia
concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso  in  buona  fede
l'esecuzione prima di avere notizia della revoca,  il  proponente  e'
tenuto a  indennizzarlo  delle  spese  e  delle  perdite  subite  per
l'iniziata esecuzione del contratto. 
 
  L'accettazione puo' essere revocata, purche'  la  revoca  giunga  a
conoscenza del proponente prima dell'accettazione.