Art. 1328. (Revoca della proposta e dell'accettazione). La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.