(CODICE CIVILE-art. 1330)
                             Art. 1330. 
 
              (Morte o incapacita' dell'imprenditore). 
 
  La proposta o l'accettazione,  quando  e'  fatta  dall'imprenditore
nell'esercizio  della   sua   impresa,   non   perde   efficacia   se
l'imprenditore muore o diviene incapace prima della  conclusione  del
contratto,  salvo  che  si  tratti  di  piccoli  imprenditori  o  che
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.