(CODICE CIVILE-art. 1331)
                             Art. 1331. 
 
                             (Opzione). 
 
  Quando le parti convengono che una di esse rimanga  vincolata  alla
propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o  meno,
la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile
per gli effetti previsti dall'art. 1329. 
 
  Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo  puo'
essere stabilito dal giudice.