(CODICE CIVILE-art. 1332)
                             Art. 1332. 
 
               (Adesione di altre parti al contratto). 
 
  Se  ad  un  contratto  possono  aderire  altre  parti  e  non  sono
determinate le modalita' dell'adesione, questa  deve  essere  diretta
all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o,
in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.