(CODICE CIVILE-art. 1333)
                             Art. 1333. 
 
          (Contratto con obbligazioni del solo proponente). 
 
  La proposta diretta a  concludere  un  contratto  da  cui  derivino
obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena  giunge  a
conoscenza della parte alla quale e' destinata. 
 
  Il destinatario puo' rifiutare la proposta  nel  termine  richiesto
dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto  il
contratto e' concluso.