Art. 1333.
(Contratto con obbligazioni del solo proponente).
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino
obbligazioni solo per il proponente e' irrevocabile appena giunge a
conoscenza della parte alla quale e' destinata.
Il destinatario puo' rifiutare la proposta nel termine richiesto
dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il
contratto e' concluso.