(CODICE CIVILE-art. 1335)
                             Art. 1335. 
 
                    (Presunzione di conoscenza). 
 
  La  proposta,  l'accettazione,  la  loro  revoca   e   ogni   altra
dichiarazione  diretta  a  una  determinata   persona   si   reputano
conosciute  nel   momento   in   cui   giungono   all'indirizzo   del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza  sua  colpa,
nell'impossibilita' di averne notizia.