Art. 1336. (Offerta al pubblico). L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.