(CODICE CIVILE-art. 1338)
                             Art. 1338. 
 
               (Conoscenza delle cause d'invalidita'). 
 
  La parte che, conoscendo o dovendo  conoscere  l'esistenza  di  una
causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato  notizia  all'altra
parte e' tenuta a risarcire il danno da questa  risentito  per  avere
confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.