(CODICE CIVILE-art. 1339)
                             Art. 1339. 
 
                (Inserzione automatica di clausole). 
 
  Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla  legge  o
da norme corporative, sono di diritto inseriti nel  contratto,  anche
in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.