(CODICE CIVILE-art. 1341)
                             Art. 1341. 
 
                 (Condizioni generali di contratto). 
 
  Le  condizioni  generali  di  contratto  predisposte  da  uno   dei
contraenti sono efficaci nei  confronti  dell'altro,  se  al  momento
della conclusione del contratto questi le  ha  conosciute  o  avrebbe
dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 
 
  In  ogni  caso  non  hanno  effetto,  se  non  sono  specificamente
approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a  favore  di
colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta'
di recedere dal  contratto  o  di  sospenderne  l'esecuzione,  ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale
nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del  contratto,
clausole compromissorie  o  deroghe  alla  competenza  dell'autorita'
giudiziaria.