Art. 844 Generali di corpo d'armata 1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata: a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonche' quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attivita' istituzionali siano costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicita'; c) vigilano mediante attivita' ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni. 2. Nel settore della disciplina di stato i generali di corpo d'armata: a) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti; b) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).