Art. 844
                     Generali di corpo d'armata

1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
a)  esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente,
nonche'  quelle  demandate  dal  Comandante  generale. In tale ambito
adottano  gli  atti  e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e
sono  responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei
relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal
Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b)  svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento
e  di  controllo  dei  reparti  alle  loro dipendenze con particolare
riguardo  a  quelli  retti  da  ufficiali  con il grado di generale e
colonnello,   verificando   che   le  attivita'  istituzionali  siano
costantemente orientate a efficacia, efficienza ed economicita';
c)   vigilano  mediante  attivita'  ispettiva  sull'attuazione  delle
direttive  generali  impartite dal Comandante generale. Nel quadro di
dette   direttive   stabiliscono   i  criteri  e  gli  indirizzi  per
l'esercizio  delle  funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro
dipendenze e attribuiscono ai comandanti dipendenti con il grado fino
a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni.
2.  Nel  settore  della  disciplina  di  stato  i  generali  di corpo
d'armata:
a)  possono  disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale
dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
b)  designano  i  componenti  della  commissione di disciplina per il
personale  dei  ruoli  ispettori  e  sovrintendenti nei cui confronti
hanno disposto l'inchiesta di cui alla lettera a).