Art. 845 Generali di divisione, di brigata e colonnelli 1. Gli Ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente, nonche' quelle stabilite dal Comandante generale. 2. Gli stessi, in particolare: a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali; b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.