Art. 845
           Generali di divisione, di brigata e colonnelli

1.  Gli  Ufficiali  con i gradi di generale di divisione, generale di
brigata  e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla
normativa vigente, nonche' quelle stabilite dal Comandante generale.
2. Gli stessi, in particolare:
a)  svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di
controllo  dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo
a quelli retti da ufficiali;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di pertinenza e
sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei
relativi  risultati,  anche  in relazione ai poteri di spesa delegati
dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
c)  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  applicano  i criteri e gli
indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale
di  corpo  d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni
loro attribuite.