Art. 846
            Ufficiali sino al grado di tenente colonnello

1.  I  tenenti colonnelli, i maggiori e gli ufficiali inferiori hanno
le  attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale,
secondo le norme vigenti.
2.  Nel  quadro  delle  competenze  stabilite  per il proprio livello
gerarchico  e  la  propria  posizione  d'impiego  e in relazione alle
specifiche  qualificazioni  cui si correlano autonoma responsabilita'
decisionale e rilevante professionalita':
a)  esercitano  compiti  di  comando,  di direzione, di indirizzo, di
coordinamento  e  di  controllo delle unita' ordinamentali poste alle
loro dipendenze;
b)   provvedono  alla  gestione  e  all'impiego  delle  risorse  loro
assegnate  secondo  criteri di efficacia, efficienza ed economicita',
al   fine   di  assicurare  la  funzionalita'  del  servizio  per  il
conseguimento degli obiettivi istituzionali;
c)  assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati   conseguiti  e,  nell'ambito  del  Comando  generale,  dei
comandi,  degli  uffici  o  delle  articolazioni  ordinative rette da
generale  o  colonnello,  hanno  anche  la responsabilita' di settori
funzionali,  svolgono  compiti di studio, e partecipano all'attivita'
dei  citati  superiori,  che  sostituiscono  in  caso  di  assenza  o
impedimento;
d)  adottano  i  provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse
con  l'espletamento  dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o
dei settori cui sono preposti;
e)  formulano  proposte  ed  esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.