Art. 850 
         Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri 
 
  1. Il personale appartenente  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri,
oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in
vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa  e  di
discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e  puo'  altresi'
esercitare incarichi di comando di uno o piu'  militari,  nonche'  di
addestramento in relazione a  una  eventuale  specifica  preparazione
professionale posseduta.