Art. 1055 Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico dell'instaurazione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di reclutamento e formazione del personale militare avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) concorsi allievi dei licei militari; b) concorsi allievi accademie; c) concorsi allievi ufficiali in ferma prefissata; d) concorsi allievi ufficiali piloti di complemento; e) ammissione ufficiali in ferma prefissata alla rafferma annuale; f) concorsi ufficiali del ruolo normale a nomina diretta; g) concorsi ufficiali dei ruoli speciali; h) concorsi ufficiali direttori e vice direttori di banda delle Forze armate; i) ammissione alla ferma biennale degli ufficiali di complemento; l) concorsi per reclutamento allievi marescialli di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi ispettori dell'Arma dei carabinieri; m) concorsi per il reclutamento allievi sergenti di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; n) concorsi per il reclutamento degli orchestrali delle Forze armate; o) concorsi per volontari; p) concorsi per transito nel servizio permanente dei volontari in ferma o rafferma; q) concorsi per transito dei volontari in ferma o rafferma nelle Forze di polizia; r) concorsi straordinari per il transito in servizio permanente e ulteriori concorsi assimilabili ai precedenti; s) ammissioni ai corsi di formazione e alle carriere di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. 2. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in materia di assunzione del personale civile della Difesa avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) assunzione personale delle aree funzionali; b) assunzione dirigenti; c) assunzione categorie protette. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e delle norme di legge sull'assunzione del personale civile e delle categorie protette. 4. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro, quali quelli relativi agli accertamenti sanitari connessi all'idoneita' al servizio militare, ovvero per le comunicazioni di carattere giudiziario con riflessi sullo stato giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui cio' risulti indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e alla Corte dei conti, ai fini della registrazione dei decreti di assunzione di personale appartenente alle categorie protette. 6. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e il relativo flusso informativo comprendono: a) l'acquisizione delle domande di assunzione; b) il controllo dei requisiti per l'assunzione; c) la raccolta delle informazioni circa il possesso delle qualita' morali e di condotta da parte degli aspiranti all'assunzione; d) l'organizzazione delle prove d'idoneita' e la convocazione dei candidati; e) lo svolgimento delle prove d'idoneita'; f) la comunicazione dei risultati delle prove; g) la richiesta e l'acquisizione dei documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati, procedimenti di nomina. 7. Le comunicazioni di dati sensibili anche mediante trasferimento dei dati all'estero avvengono esclusivamente con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo. 8. Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado dell'Amministrazione; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.
Note all'art. 1055: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e' il seguente: «Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.».