Art. 1055 
 
Reclutamento e formazione del personale  militare  e  assunzione  del
                          personale civile 
 
1. In  relazione  alla  rilevante  finalita'  di  interesse  pubblico
dell'instaurazione del rapporto di impiego o di  servizio,  ai  sensi
dell'art. 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in materia di  reclutamento  e  formazione  del  personale
militare avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': 
a) concorsi allievi dei licei militari; 
b) concorsi allievi accademie; 
c) concorsi allievi ufficiali in ferma prefissata; 
d) concorsi allievi ufficiali piloti di complemento; 
e) ammissione ufficiali in ferma prefissata alla rafferma annuale; 
f) concorsi ufficiali del ruolo normale a nomina diretta; 
g) concorsi ufficiali dei ruoli speciali; 
h) concorsi ufficiali direttori e vice direttori di banda delle Forze
armate; 
i) ammissione alla ferma biennale degli ufficiali di complemento; 
l)  concorsi  per  reclutamento  allievi  marescialli   di   Esercito
italiano, Marina militare e Aeronautica militare e allievi  ispettori
dell'Arma dei carabinieri; 
m)  concorsi  per  il  reclutamento  allievi  sergenti  di   Esercito
italiano,  Marina  militare  e   Aeronautica   militare   e   allievi
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
n) concorsi per il reclutamento degli orchestrali delle Forze armate; 
o) concorsi per volontari; 
p) concorsi per transito nel servizio  permanente  dei  volontari  in
ferma o rafferma; 
q) concorsi per transito dei volontari  in  ferma  o  rafferma  nelle
Forze di polizia; 
r) concorsi straordinari per il transito  in  servizio  permanente  e
ulteriori concorsi assimilabili ai precedenti; 
s) ammissioni ai corsi di formazione e alle  carriere  di  ufficiali,
sottufficiali, graduati e militari di truppa. 
2. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112  del
decreto n. 196, il trattamento dei dati  sensibili  e  giudiziari  in
materia di assunzione  del  personale  civile  della  Difesa  avviene
nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': 
a) assunzione personale delle aree funzionali; 
b) assunzione dirigenti; 
c) assunzione categorie protette. 
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi  dei  libri  IV  e  V  del  codice  e  delle  norme  di   legge
sull'assunzione del personale civile e delle categorie protette. 
4. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nei commi 1
e 2 sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
b) dati di carattere giudiziario. 
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale
militare presta servizio,  con  conseguente  trasferimento  dei  dati
all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto  n.  196,  ai  fini
della necessaria notifica di atti afferenti  alla  corretta  gestione
del rapporto di  lavoro,  quali  quelli  relativi  agli  accertamenti
sanitari connessi all'idoneita' al servizio militare, ovvero  per  le
comunicazioni di  carattere  giudiziario  con  riflessi  sullo  stato
giuridico e sull'impiego, limitatamente ai casi in cui  cio'  risulti
indispensabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza; 
b)  comunicazione  all'Ufficio  centrale  del  bilancio   presso   il
Ministero della  difesa  e  alla  Corte  dei  conti,  ai  fini  della
registrazione dei decreti di  assunzione  di  personale  appartenente
alle categorie protette. 
6. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e il relativo flusso
informativo comprendono: 
a) l'acquisizione delle domande di assunzione; 
b) il controllo dei requisiti per l'assunzione; 
c) la raccolta delle informazioni circa il  possesso  delle  qualita'
morali e di condotta da parte degli aspiranti all'assunzione; 
d) l'organizzazione delle prove d'idoneita'  e  la  convocazione  dei
candidati; 
e) lo svolgimento delle prove d'idoneita'; 
f) la comunicazione dei risultati delle prove; 
g) la richiesta e l'acquisizione dei documenti attestanti il possesso
di tutti i requisiti dichiarati, procedimenti di nomina. 
7. Le comunicazioni di dati sensibili  anche  mediante  trasferimento
dei dati all'estero avvengono esclusivamente con riguardo  alla  fase
del controllo dei decreti di  assunzione  delle  categorie  protette,
ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio
presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli
atti attraverso questo ultimo. 
8. Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e comunicazione
dei  dati  in  caso  di  ulteriori  accertamenti  sanitari  richiesti
dall'interessato presso gli organi  medico-legali  di  secondo  grado
dell'Amministrazione;  in  tale  caso  la  comunicazione  avviene   a
richiesta dell'interessato. 
 
 
          Note all'art. 1055: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054. 
          - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo n. 196  del
          2003 e' il seguente: 
          «Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1. Il
          trasferimento anche temporaneo fuori del  territorio  dello
          Stato, con qualsiasi  forma  o  mezzo,  di  dati  personali
          oggetto di trattamento,  se  diretto  verso  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea e' consentito quando: 
          a)  l'interessato  ha  manifestato  il   proprio   consenso
          espresso o, se  si  tratta  di  dati  sensibili,  in  forma
          scritta; 
          b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti  da
          un  contratto  del  quale  e'  parte  l'interessato  o  per
          adempiere,  prima  della  conclusione  del   contratto,   a
          specifiche  richieste  dell'interessato,  ovvero   per   la
          conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato  a
          favore dell'interessato; 
          c) e'  necessario  per  la  salvaguardia  di  un  interesse
          pubblico rilevante individuato con legge o con  regolamento
          o,  se  il  trasferimento   riguarda   dati   sensibili   o
          giudiziari,  specificato  o  individuato  ai  sensi   degli
          articoli 20 e 21; 
          d)  e'  necessario  per  la  salvaguardia  della   vita   o
          dell'incolumita'  fisica  di  un  terzo.  Se  la   medesima
          finalita' riguarda l'interessato e  quest'ultimo  non  puo'
          prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
          incapacita' di agire o per incapacita' di  intendere  o  di
          volere,  il  consenso  e'  manifestato  da   chi   esercita
          legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
          un familiare, da un convivente  o,  in  loro  assenza,  dal
          responsabile   della   struttura    presso    cui    dimora
          l'interessato.  Si   applica   la   disposizione   di   cui
          all'articolo 82, comma 2; 
          e)  e'  necessario  ai   fini   dello   svolgimento   delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto
          in sede giudiziaria, sempre che  i  dati  siano  trasferiti
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
          della vigente normativa in materia di segreto  aziendale  e
          industriale; 
          f) e'  effettuato  in  accoglimento  di  una  richiesta  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi,   ovvero   di   una
          richiesta  di  informazioni  estraibili  da   un   pubblico
          registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
          con l'osservanza delle norme che regolano la materia; 
          g) e' necessario, in conformita' ai  rispettivi  codici  di
          deontologia di cui all'allegato  A),  per  esclusivi  scopi
          scientifici  o  statistici,  ovvero  per  esclusivi   scopi
          storici  presso  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
          interesse storico ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  29   ottobre   1999,   n.   490,   di
          approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
          ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi  codici,
          presso altri archivi privati; 
          h)  il  trattamento  concerne  dati   riguardanti   persone
          giuridiche, enti o associazioni.».