Art. 1056 
 
           Documentazione del personale militare e civile 
 
1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico  della
gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro,  ai  sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari in materia  di  documentazione  del  personale
militare e civile  della  Difesa  avviene  nell'ambito  dei  seguenti
procedimenti e attivita': 
a) gestione della documentazione caratteristica e matricolare; 
b) rilascio attestazione per benefici combattentistici; 
c) rilascio carta multiservizi difesa; 
d) cancellazione dalla documentazione matricolare  di  riferimenti  a
sentenze, ai sensi della legge sul casellario giudiziale; 
e) aggiornamento documentazione matricolare; 
f)  cancellazione  dalla  documentazione  matricolare  di   eventuali
riferimenti a sanzioni disciplinari; 
g) impianto custodia e aggiornamento degli stati di servizio e  della
documentazione caratteristica. 
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul  rapporto  di
lavoro del personale civile. 
3. I tipi di dati trattati in relazione a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) convinzioni: 
1) politiche; 
2) sindacali; 
b) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
c) dati di carattere giudiziario. 
4. Nessuno dei procedimenti, a eccezione  di  quelli  presupposti  al
riconoscimento  dei  benefici   previdenziali   e   assistenziali   e
limitatamente  ai  dati  strettamente  indispensabili,  consente   la
comunicazione  dei  dati  sensibili  ad  altri  enti  della  pubblica
amministrazione. 
5. Con  riguardo  alla  documentazione  caratteristica,  personale  e
matricolare, ne e' prevista la  compilazione,  l'aggiornamento  e  la
custodia con la trasmissione dei giudizi e la  visione  integrale  da
parte dell'interessato. 
6. La documentazione caratteristica non reca al proprio interno  dati
idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  del  valutato,  ove   non
strettamente indispensabile. 
7.  Nell'ambito  della  documentazione  matricolare   del   personale
militare, nei  fascicoli  personali  del  personale  civile  e  nella
cartella personale per il  personale  militare  sono  contenuti  dati
sanitari,  nonche'  dati  riguardanti  procedimenti  o  provvedimenti
giudiziari e disciplinari; nei fascicoli personali per  il  personale
civile,  possono  inoltre  essere  contenuti  dati   riguardanti   le
convinzioni politiche o sindacali in  relazione  all'applicazione  di
istituti  previsti  dalla   disciplina   di   rango   legislativo   e
regolamentare dei rapporti di lavoro. 
 
 
          Note all'art. 1056: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054.