Art. 1061 Monitoraggio e ricerca scientifica 1. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, dei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli scopi scientifici, ai sensi degli articoli 85, 98 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in materia di ricerca scientifica e monitoraggio sanitario del personale militare e civile della Difesa impiegato in missioni internazionali avviene ai sensi del presente articolo. 2. Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 e del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione dei dati sanitari del personale impiegato in missioni internazionali agli organi preposti dalla normativa di settore a svolgere l'attivita' di ricerca scientifica e di monitoraggio. 5. L'adesione alle campagne di monitoraggio e' volontaria in ogni sua fase e a tale scopo, in occasione di ciascuna visita medica l'interessato rilascia apposita dichiarazione di voler aderire alla campagna di monitoraggio. 6. Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio che possono anche essere svolti oltre che dalle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e all'estero, anche dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure previste dalla normativa di settore. 7. La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario. 8. Il trattamento dei dati personali di carattere sanitario avviene esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di informazioni personali sulla salute delle persone interessate sia ritenuto indispensabile per svolgere l'attivita' di monitoraggio e la ricerca scientifica prevista dalla legge, non essendo sufficiente l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 9. Le modalita' di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel rispetto dei limiti e secondo le modalita' indicate dalle leggi di riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione.
Note all'art. 1061: - Per il testo degli articoli 85, 98 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Per il decreto-legge 29 dicembre 200, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 si vedano le note all'art. 1060. - Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 18 marzo 2004, n. 65.