Art. 1061 
 
                 Monitoraggio e ricerca scientifica 
 
1. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico  della
gestione del rapporto di  impiego,  di  servizio  o  di  lavoro,  dei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli  scopi  scientifici,
ai sensi degli  articoli  85,  98  e  112  del  decreto  n.  196,  il
trattamento dei dati sensibili in materia di  ricerca  scientifica  e
monitoraggio sanitario del personale militare e civile  della  Difesa
impiegato in missioni internazionali avviene ai  sensi  del  presente
articolo. 
2. Il trattamento dei dati  sensibili  e'  effettuato  ai  sensi  del
decreto-legge   29   dicembre   2000,   n.   393,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2001,   n.   27   e   del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare. 
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  dei  dati  sanitari  del  personale  impiegato  in
missioni internazionali  agli  organi  preposti  dalla  normativa  di
settore  a  svolgere  l'attivita'  di  ricerca   scientifica   e   di
monitoraggio. 
5. L'adesione alle campagne di monitoraggio e' volontaria in ogni sua
fase  e  a  tale  scopo,  in  occasione  di  ciascuna  visita  medica
l'interessato rilascia apposita dichiarazione di voler  aderire  alla
campagna di monitoraggio. 
6. Il monitoraggio consiste in una  serie  di  visite  mediche  e  di
accertamenti di laboratorio che possono anche essere svolti oltre che
dalle  strutture  sanitarie  militari  in  territorio   nazionale   e
all'estero, anche dalle strutture sanitarie  del  Servizio  sanitario
nazionale, secondo le procedure previste dalla normativa di settore. 
7. La raccolta dei dati  sensibili  avviene  presso  l'interessato  e
presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario. 
8. Il trattamento dei dati personali di carattere  sanitario  avviene
esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di  informazioni  personali
sulla salute delle persone interessate  sia  ritenuto  indispensabile
per svolgere l'attivita' di monitoraggio  e  la  ricerca  scientifica
prevista dalla legge, non  essendo  sufficiente  l'utilizzo  di  dati
anonimi o di dati personali di natura diversa. 
9. Le modalita' di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel
rispetto dei limiti e secondo le modalita' indicate  dalle  leggi  di
riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione. 
 
 
          Note all'art. 1061: 
          - Per il testo degli articoli 85,  98  e  112  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
          1054. 
          - Per il decreto-legge 29 dicembre 200, n. 393, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.  27  si
          vedano le note all'art. 1060. 
          - Il decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9  (Proroga  della
          partecipazione italiana a  operazioni  internazionali),  e'
          stato convertito, con modificazioni, dalla legge  12  marzo
          2004, n. 68, pubblicata nella Gazzetta ufficiale  18  marzo
          2004, n. 65.