Art. 1062 Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell'articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di assistenza sanitaria della Difesa in favore dei dipendenti e dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attivita' ed eventi: a) soccorso e assistenza sanitaria di emergenza; b) assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione; c) attivita' immuno-trasfusionale; d) ricovero ospedaliero; e) attivita' autoptica; f) tenuta cartella sanitaria; g) infortuni extralavorativi; h) attivita' di profilassi individuale e collettiva; i) aspetti sanitari di radio protezionistica; l) denuncia di malattie infettive. 2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi delle seguenti norme di legge: a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; b) decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128; c) legge 26 luglio 1975, n. 354; d) legge 23 dicembre 1978, n. 833; e) legge 13 maggio 1978, n. 180; f) decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; g) legge 4 maggio 1990, n. 107; h) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; i) legge 25 febbraio 1992, n. 210; l) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; m) legge 29 dicembre 1993, n. 578; n) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; o) legge 3 aprile 2001, n. 120; p) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; q) legge 21 ottobre 2005, n. 219. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione all'azienda sanitaria di residenza dell'interessato, nei casi previsti dalla normativa di settore; b) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato; c) comunicazione all'autorita' giudiziaria e alle Forze di polizia; d) comunicazione al Ministero della salute e alla azienda sanitaria locale, per la denuncia di casi di malattie infettive e diffusive; e) comunicazione ai centri di coordinamento regionale immuno-trasfusionali; f) riscontro a esami commissionati da presidi ospedalieri e da unita' operative di medicina generale; g) comunicazione al comune ove e' avvenuto il decesso; h) comunicazione all'autorita' giudiziaria, ove la comunicazione del decesso sia prevista da obblighi di legge. 5. In caso di soccorso e assistenza sanitaria di emergenza: a) i dati afferenti allo stato di salute della persona soccorsa sono acquisiti dall'operatore al momento della richiesta di intervento e sono da questi comunicati agli operatori del mezzo di soccorso; b) durante il trasporto sono riportate nella scheda di soccorso i dati anagrafici, l'anamnesi, ove possibile, e le operazioni di assistenza compiute; nel caso in cui il paziente abbia necessita' di ricovero, viene trasportato presso l'ospedale piu' idoneo al trattamento della patologia; c) presso l'ospedale militare il personale infermieristico procede all'accoglienza e alla compilazione della scheda di TRIAGE con la relativa assegnazione del codice colore di priorita' di accesso agli ambulatori; il medico di pronto soccorso completa il dato di TRIAGE con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, i quali vengono trasmessi ad altro personale medico per consentire gli ulteriori accertamenti urgenti, ovvero per l'eventuale trasferimento in regime di ricovero presso altra struttura ospedaliera. In caso di dimissione dal pronto soccorso, il personale sanitario addetto procede all'archiviazione della pratica, dopo aver consegnato la copia integrale dei documenti all'utente. 6. In caso di assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione: a) il trattamento dei dati e' correlato all'erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione; b) la prescrizione puo' essere effettuata dal medico militare, presso il comando o ente d'appartenenza dell'interessato, dal medico di medicina generale o da altro medico del servizio sanitario regionale ed e' utilizzata dal paziente ai fini della prenotazione della prestazione presso la struttura sanitaria militare; c) il referto delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e' conservato in forma cartacea e informatica; d) i dati relativi all'anamnesi familiare sono raccolti presso l'interessato solamente quando cio' sia strettamente indispensabile per la diagnosi e la cura della salute; e) con riguardo alla riabilitazione i dati sensibili concernono lo stato di salute e di autonomia del soggetto, con le indicazioni del quadro riabilitativo e assistenziale ritenuto necessario. 7. In caso di attivita' immuno-trasfusionale: a) i dati riguardano donatori, sacche e riceventi, per garantire la tracciabilta' di ogni unita' di emocomponenti; i dati relativi al donatore contenuti nella scheda di cui al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85, sono trattati nell'ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale che ne cura la conservazione; b) le unita' di sangue e di emocomponenti vengono raccolti in sacche etichettate conformemente al decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001, n. 78, le quali, in particolare, recano il numero identificativo della donazione attraverso il quale e' possibile risalire al donatore, ove cio' risulti necessario; c) i dati relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di immuno-ematologia e trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale il paziente e' sottoposto al trattamento trasfusionale. 8. In caso di ricovero ospedaliero: a) il trattamento dei dati riguarda le attivita' collegate alle attivita' di ricovero ospedaliero che puo' avvenire sia in modo programmato, sia in urgenza. Nell'ambito dell'attivita' di ricovero ospedaliero il trattamento dei dati e' conciato alle seguenti attivita': 1) cartelle cliniche di ricovero; 2) diari clinici relativi ai ricoverati; 3) registri nosologici; 4) registri delle prenotazioni; 5) schede di dimissione; 6) relazione clinica di dimissione diretta al medico di famiglia; 7) archivi di attivita' diagnostiche e terapeutiche; 8) registri di sala operatoria; 9) registri delle trasfusioni; 10) registri dei decessi, delle autopsie e delle certificazioni di morte; 11) attivita' amministrativo contabili: registro della lamentele degli utenti; b) lo stesso puo' dar luogo al trattamento dei dati giudiziari quando questo riguardi cittadini detenuti o internati; c) in caso di decesso presso la struttura ospedaliera militare si eseguono attivita' certificatorie finalizzate alla autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione; d) l'attivita' autoptica viene svolta solamente per l'accertamenti diagnostici in caso di decesso in cui sussistono dubbi sulla causa della morte; e) l'ospedale militare redige le schede di morte con finalita' epidemiologica e statistica; f) la raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie pubbliche e private dai quali viene trasferito il malato. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 1062: - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1969, n. 104. - La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360. - La legge 13 maggio 1980, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1978, n. 133. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989, n. 222. - La legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1990, n. 108. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1990, n. 239. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1992, n. 55. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305. - La legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1994, n. 5. Per il decreto legislativo n. 230 del 1995 si vedano le note all'art. 1060. - La legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2001, n. 88. - Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 novembre 2001, n. 268. - La legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2005, n. 251.