Art. 1062 
 
      Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi 
 
  1. In relazione alla  rilevante  finalita'  di  interesse  pubblico
connessa con i compiti degli organismi sanitari  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo  85  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari, in  materia  di  assistenza  sanitaria  della
Difesa in favore dei dipendenti e dei terzi, avviene nell'ambito  dei
seguenti procedimenti, attivita' ed eventi: 
    a) soccorso e assistenza sanitaria di emergenza; 
    b) assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione; 
    c) attivita' immuno-trasfusionale; 
    d) ricovero ospedaliero; 
    e) attivita' autoptica; 
    f) tenuta cartella sanitaria; 
    g) infortuni extralavorativi; 
    h) attivita' di profilassi individuale e collettiva; 
    i) aspetti sanitari di radio protezionistica; 
    l) denuncia di malattie infettive. 
  2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato  ai
sensi delle seguenti norme di legge: 
    a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;
c) legge 26 luglio 1975, n. 354; 
    d) legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
    e) legge 13 maggio 1978, n. 180; 
    f) decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
    g) legge 4 maggio 1990, n. 107; 
    h) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.
285; 
    i) legge 25 febbraio 1992, n. 210; 
    l) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
    m) legge 29 dicembre 1993, n. 578; 
    n) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
    o) legge 3 aprile 2001, n. 120; 
    p) decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; 
    q) legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
  3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma
1 sono i seguenti: 
    a) stato di salute: 
      1) patologie attuali; 
      2) patologie pregresse; 
      3) terapie in corso; 
      4) anamnesi familiare; 
    b) dati di carattere giudiziario. 
  4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le  finalita'
di seguito indicate, sono le seguenti: 
    a)   comunicazione    all'azienda    sanitaria    di    residenza
dell'interessato, nei casi previsti dalla normativa di settore; 
    b) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la  ricerca
posti letto, per trasferimenti del malato; 
    c)  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  e  alle  Forze  di
polizia; 
    d)  comunicazione  al  Ministero  della  salute  e  alla  azienda
sanitaria locale, per la denuncia di casi  di  malattie  infettive  e
diffusive; 
    e)   comunicazione   ai   centri   di   coordinamento   regionale
immuno-trasfusionali; 
    f) riscontro a esami commissionati da presidi  ospedalieri  e  da
unita' operative di medicina generale; 
    g) comunicazione al comune ove e' avvenuto il decesso; 
    h) comunicazione all'autorita' giudiziaria, ove la  comunicazione
del decesso sia prevista da obblighi di legge. 
  5. In caso di soccorso e assistenza sanitaria di emergenza: 
    a) i dati afferenti allo stato di salute della  persona  soccorsa
sono  acquisiti  dall'operatore  al  momento   della   richiesta   di
intervento e sono da questi comunicati agli operatori  del  mezzo  di
soccorso; 
    b) durante il trasporto sono riportate nella scheda di soccorso i
dati anagrafici,  l'anamnesi,  ove  possibile,  e  le  operazioni  di
assistenza compiute; nel caso in cui il paziente abbia necessita'  di
ricovero,  viene  trasportato  presso  l'ospedale  piu'   idoneo   al
trattamento della patologia; 
    c)  presso  l'ospedale  militare  il  personale   infermieristico
procede all'accoglienza e alla compilazione della  scheda  di  TRIAGE
con la relativa  assegnazione  del  codice  colore  di  priorita'  di
accesso agli ambulatori; il medico di  pronto  soccorso  completa  il
dato di TRIAGE con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, i
quali vengono trasmessi ad altro personale medico per consentire  gli
ulteriori accertamenti urgenti, ovvero per l'eventuale  trasferimento
in regime di ricovero presso altra struttura ospedaliera. In caso  di
dimissione  dal  pronto  soccorso,  il  personale  sanitario  addetto
procede all'archiviazione della  pratica,  dopo  aver  consegnato  la
copia integrale dei documenti all'utente. 
  6.  In  caso  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   e   di
riabilitazione: 
    a) il trattamento dei dati e' correlato all'erogazione in  regime
ambulatoriale   di   prestazioni   specialistiche,   di   diagnostica
strumentale e di laboratorio, di riabilitazione; 
    b) la prescrizione puo' essere effettuata  dal  medico  militare,
presso il comando o ente d'appartenenza dell'interessato, dal  medico
di medicina  generale  o  da  altro  medico  del  servizio  sanitario
regionale ed e' utilizzata dal paziente ai  fini  della  prenotazione
della prestazione presso la struttura sanitaria militare; 
    c) il referto delle prestazioni di diagnostica strumentale  e  di
laboratorio e' conservato in forma cartacea e informatica; 
    d) i dati relativi all'anamnesi familiare  sono  raccolti  presso
l'interessato solamente quando cio' sia  strettamente  indispensabile
per la diagnosi e la cura della salute; 
    e) con riguardo alla riabilitazione i dati  sensibili  concernono
lo stato di salute e di autonomia del soggetto,  con  le  indicazioni
del quadro riabilitativo e assistenziale ritenuto necessario. 
  7. In caso di attivita' immuno-trasfusionale: 
    a) i dati riguardano donatori, sacche e riceventi, per  garantire
la tracciabilta' di ogni unita' di emocomponenti; i dati relativi  al
donatore contenuti nella scheda di cui al decreto del Ministro  della
salute 3 marzo 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
aprile 2005,  n.  85,  sono  trattati  nell'ambito  del  processo  di
selezione del donatore a cura della struttura  trasfusionale  che  ne
cura la conservazione; 
    b) le unita' di sangue e di  emocomponenti  vengono  raccolti  in
sacche  etichettate  conformemente  al  decreto  del  Ministro  della
sanita' 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  3
aprile 2001, n. 78,  le  quali,  in  particolare,  recano  il  numero
identificativo della  donazione  attraverso  il  quale  e'  possibile
risalire al donatore, ove cio' risulti necessario; 
    c) i dati relativi al ricevente sono trattati  e  conservati  sia
dalla struttura  di  immuno-ematologia  e  trasfusionale,  sia  dalla
struttura di degenza presso la quale il  paziente  e'  sottoposto  al
trattamento trasfusionale. 
  8. In caso di ricovero ospedaliero: 
    a) il trattamento dei dati riguarda le attivita'  collegate  alle
attivita' di ricovero ospedaliero  che  puo'  avvenire  sia  in  modo
programmato, sia in urgenza. Nell'ambito dell'attivita'  di  ricovero
ospedaliero  il  trattamento  dei  dati  e'  conciato  alle  seguenti
attivita': 
      1) cartelle cliniche di ricovero; 
      2) diari clinici relativi ai ricoverati; 
      3) registri nosologici; 
      4) registri delle prenotazioni; 
      5) schede di dimissione; 
      6)  relazione  clinica  di  dimissione  diretta  al  medico  di
famiglia; 
      7) archivi di attivita' diagnostiche e terapeutiche; 
      8) registri di sala operatoria; 
      9) registri delle trasfusioni; 
      10) registri dei decessi, delle autopsie e delle certificazioni
di morte; 
      11)  attivita'   amministrativo   contabili:   registro   della
lamentele degli utenti; 
    b) lo stesso puo' dar luogo al trattamento  dei  dati  giudiziari
quando questo riguardi cittadini detenuti o internati; 
    c) in caso di decesso presso la struttura ospedaliera militare si
eseguono attivita'  certificatorie  finalizzate  alla  autorizzazione
alla sepoltura o alla cremazione; 
    d)   l'attivita'   autoptica   viene   svolta    solamente    per
l'accertamenti diagnostici in caso di decesso in cui sussistono dubbi
sulla causa della morte; 
    e) l'ospedale militare redige le schede di  morte  con  finalita'
epidemiologica e statistica; 
    f) la raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato  e
presso le strutture sanitarie pubbliche e  private  dai  quali  viene
trasferito il malato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 1062: 
          - Il regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265  (Approvazione
          del testo unico delle leggi sanitarie), e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9  agosto
          1934, n. 186. 
          - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
          n. 128 (Ordinamento interno dei  servizi  ospedalieri),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 23 aprile 1969, n. 104. 
          - La legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sull'esecuzione delle  misure  privative  e
          limitative della liberta'), e' pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  9  agosto  1975,  n.
          212. 
          - La legge  23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del
          servizio   sanitario   nazionale),   e'   pubblicata    nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   28
          dicembre 1978, n. 360. 
          -  La  legge  13  maggio  1980,  n.  180  (Accertamenti   e
          trattamenti   sanitari   volontari   e   obbligatori),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1978,  n.
          133. 
          - Il decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322  (Norme
          sul Sistema statistico nazionale e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica, ai  sensi  dell'art.
          24 della L. 23 agosto 1988, n. 400),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1989, n. 222. 
          - La legge  4  maggio  1990,  n.  107  (Disciplina  per  le
          attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
          componenti e  per  la  produzione  di  plasmaderivati),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 1990,  n.
          108. 
          - Il decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
          1990, n.  285  (Approvazione  del  regolamento  di  polizia
          mortuaria), e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1990, n. 239. 
          - La legge 25 febbraio 1992, n. 210  (Indennizzo  a  favore
          dei   soggetti   danneggiati   da   complicanze   di   tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfusioni  e   somministrazione   di   emoderivati),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6  marzo  1992,  n.
          55. 
          - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1 della L.  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305. 
          -  La  legge  29  dicembre  1993,   n.   578   (Norme   per
          l'accertamento e la certificazione di morte), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1994, n. 5. 
          Per il decreto legislativo n. 230 del  1995  si  vedano  le
          note all'art. 1060. 
          -  La  legge  3  aprile  2001,   n.   120   (Utilizzo   dei
          defibrillatori       semiautomatici       in       ambiente
          extraospedaliero), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 aprile 2001, n. 88. 
          - Il decreto-legge 18 settembre 2001,  n.  347  (Interventi
          urgenti  in  materia  di   spesa   sanitaria),   e'   stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001,  n.  405,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  17
          novembre 2001, n. 268. 
          - La legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina  delle
          attivita' trasfusionali e della produzione nazionale  degli
          emoderivati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
          ottobre 2005, n. 251.