Art. 1063 
 
             Attivita' medico legale in favore di terzi 
 
1. In  relazione  alla  rilevante  finalita'  di  interesse  pubblico
connessa con i compiti degli organismi sanitari  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo  85  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari, in materia di attivita' medico  legali  della
Difesa  in  favore  dei  terzi,  avviene  nell'ambito  dei   seguenti
procedimenti, attivita' ed eventi: 
a)  attivita'  medico-legale   in   favore   di   soggetti   estranei
all'Amministrazione, al fine del rilascio di  abilitazioni,  licenze,
attestati aeronautici,  ovvero  per  il  riconoscimento  di  benefici
pensionistici, assistenziali; 
b) risarcimento danni da emotrasfusione; 
c) attivita' medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale,  su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, dell'avvocatura dello  Stato  e
di  tutte  le  Amministrazioni  dello  Stato;soccorso  e   assistenza
sanitaria di emergenza. 
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi delle seguenti norme primarie: 
a) legge 11 marzo 1926, n. 416; 
b) legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
c) legge 22 dicembre 1980, n. 913; 
d) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
e) legge 8 agosto 1995, n. 335; 
f) legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
b) dati di carattere giudiziario. 
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  al   datore   di   lavoro   privato   o   pubblica
amministrazione dell'interessato  sottoposto  all'accertamento  della
idoneita'  a  svolgere  le  specifiche  mansioni,  limitatamente   al
giudizio d'idoneita'; 
b) comunicazione al datore di lavoro  dell'interessato  al  fine  del
riconoscimento di benefici pensionistici; 
c) comunicazione agli ospedali pubblici  o  privati  per  la  ricerca
posti letto, per trasferimenti del malato; 
d) comunicazione alla Motorizzazione civile  per  il  rilascio  e  il
rinnovo della patente di guida civile; 
e) comunicazione alle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  e
questure,  per  finalita'  connesse  al  rilascio  del  porto  d'armi
limitatamente al giudizio di idoneita'; 
f) comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN); 
g) comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ai
fini previdenziali. 
5. La raccolta dei dati avviene  presso  l'interessato  o  presso  il
datore  di  lavoro  con  riguardo  alla  documentazione  strettamente
necessaria all'espletamento dell'attivita'  medico-legale  richiesta;
la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e  a  cura
di personale sanitario. 
6. Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo  le
disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente. 
7. Le amministrazioni pubbliche o  private  possono  richiedere  alle
strutture sanitarie militari pareri  e  consulenze  medico-legali  in
materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni
altro indennizzo previsto da istituti normativi  che  contemplano  la
competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della
difesa;  tali  organi  effettuato  l'accertamento   sanitario   delle
condizioni  psico-fisiche  dell'interessato  nell'ambito  delle  loro
competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da
comunicare all'Amministrazione richiedente. 
8. La struttura  sanitaria  militare  trasmette  alla  Motorizzazione
civile il certificato di idoneita', recante  l'eventuale  obbligo  di
protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o  del
rinnovo  delle  patenti  per  la  conduzione  di   veicoli;   analoga
comunicazione   viene   effettuata   alle   competenti   questure   e
prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza  del  porto
d'armi. 
9. Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi
della   normativa   vigente,   visite   mediche    di    accertamento
dell'idoneita' psico-fisica  dei  titolari  di  licenza  o  attestati
aeronautici  civili;  le   visite   riguardano   privati   cittadini,
dipendenti di  compagnie  commerciali,  nonche'  personale  di  altre
amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia  e  i  Corpi  armati
dello Stato. I dati  sanitari  raccolti  sono  esclusivamente  quelli
strettamente  indispensabili  alla  formulazione   dei   giudizi   di
idoneita'  ovvero  inidoneita'  psico-fisica;   tali   giudizi   sono
comunicati al datore di  lavoro  privato  o  pubblico,  nonche'  agli
organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria  ai
naviganti. 
 
 
          Note all'art. 1063: 
          - La legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni  sulle
          procedure  da  seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali
          delle  ferite,  lesioni   ed   infermita'   dei   personali
          dipendenti  dalle  amministrazioni  militari  e  da   altre
          amministrazioni dello Stato), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64. 
          - Per la n. 833 del 1978 si vedano le note all'art. 1062. 
          -  La  legge  22  dicembre  1980,  n.  913  (Norme  per  la
          composizione del collegio medico-legale del Ministero della
          difesa), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          gennaio 1981, n. 3. 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza), e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255. 
          - La legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare), e'  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  16
          agosto 1995, n. 190. 
          - Per la n. 219 del 2005 si vedano le note all'art. 1062.