Art. 1063 Attivita' medico legale in favore di terzi 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell'articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di attivita' medico legali della Difesa in favore dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attivita' ed eventi: a) attivita' medico-legale in favore di soggetti estranei all'Amministrazione, al fine del rilascio di abilitazioni, licenze, attestati aeronautici, ovvero per il riconoscimento di benefici pensionistici, assistenziali; b) risarcimento danni da emotrasfusione; c) attivita' medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, dell'avvocatura dello Stato e di tutte le Amministrazioni dello Stato;soccorso e assistenza sanitaria di emergenza. 2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie: a) legge 11 marzo 1926, n. 416; b) legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) legge 22 dicembre 1980, n. 913; d) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) legge 8 agosto 1995, n. 335; f) legge 21 ottobre 2005, n. 219. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione al datore di lavoro privato o pubblica amministrazione dell'interessato sottoposto all'accertamento della idoneita' a svolgere le specifiche mansioni, limitatamente al giudizio d'idoneita'; b) comunicazione al datore di lavoro dell'interessato al fine del riconoscimento di benefici pensionistici; c) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato; d) comunicazione alla Motorizzazione civile per il rilascio e il rinnovo della patente di guida civile; e) comunicazione alle prefetture-uffici territoriali del Governo e questure, per finalita' connesse al rilascio del porto d'armi limitatamente al giudizio di idoneita'; f) comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN); g) comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini previdenziali. 5. La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attivita' medico-legale richiesta; la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario. 6. Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente. 7. Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente. 8. La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneita', recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d'armi. 9. Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonche' personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneita' ovvero inidoneita' psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonche' agli organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.
Note all'art. 1063: - La legge 11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64. - Per la n. 833 del 1978 si vedano le note all'art. 1062. - La legge 22 dicembre 1980, n. 913 (Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981, n. 3. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990, n. 255. - La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190. - Per la n. 219 del 2005 si vedano le note all'art. 1062.