Art. 1064 
 
                             Disciplina 
 
1. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  impiego  o   di   servizio,   ai   sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili e  giudiziari,  in  materia  di  disciplina  del  personale
militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': 
a)  procedimento  disciplinare  per  l'irrogazione  di  una  sanzione
disciplinare di corpo; 
b) cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo; 
c) controllo di legittimita' in materia di sanzioni  disciplinari  di
corpo; 
d) esame di provvedimenti giurisdizionale a fini disciplinari; 
e) procedimenti per l'applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  di
stato; 
f) reintegrazione nel grado a seguito  di  perdita  del  grado  quale
sanzione di stato; 
g)  applicazione,  cessazione  degli  effetti  e  revoca  di   misure
disciplinari precauzionali; 
h) trattazione delle istanze per conferire con le autorita'  centrali
e periferiche; 
i) comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza. 
2. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  112  del
decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari,  in
materia di disciplina del  personale  civile  della  Difesa,  avviene
esclusivamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari. 
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul  rapporto  di
lavoro del personale civile. 
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1
e 2 sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
b) dati di carattere giudiziario. 
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a) comunicazione al Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall'articolo 75, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   in   materia   di
tossicodipendenza; 
b) comunicazione prevista dall'articolo 929 del codice di  sottoporsi
agli accertamenti sanitari. 
 
 
          Note all'art. 1064: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054. 
          - Il testo dell'art. 75 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle  leggi
          in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di  tossicodipendenza),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre  1990,  n.
          255, e' il seguente: 
          «Art. 75 (Condotte integranti illeciti  amministrativi).  -
          1.  Chiunque  illecitamente  importa,  esporta,   acquista,
          riceve a  qualsiasi  titolo  o  comunque  detiene  sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  fuori  dalle  ipotesi  di  cui
          all'articolo  73,  comma  1-bis,  o  medicinali  contenenti
          sostanze stupefacenti o psicotrope elencate  nella  tabella
          II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli  indicati  nel
          numero 3-bis) della lettera e) del  comma  1  dell'articolo
          14, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2,
          e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non
          superiore a un anno, salvo quanto  previsto  dalla  lettera
          a), a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: 
          a) sospensione della patente di guida, del  certificato  di
          abilitazione professionale per la guida  di  motoveicoli  e
          del certificato di idoneita' alla guida  di  ciclomotori  o
          divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; 
          b) sospensione della licenza di porto d'armi o  divieto  di
          conseguirla; 
          c) sospensione del passaporto e  di  ogni  altro  documento
          equipollente o divieto di conseguirli; 
          d) sospensione del permesso  di  soggiorno  per  motivi  di
          turismo   o   divieto   di   conseguirlo    se    cittadino
          extracomunitario. 
          2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i  presupposti,  e'
          invitato   a   seguire   il   programma    terapeutico    e
          socio-riabilitativo  di  cui  all'articolo  122   o   altro
          programma  educativo  e   informativo   personalizzato   in
          relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal
          servizio pubblico per le tossicodipendenze  competente  per
          territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o  da
          una struttura privata autorizzata  ai  sensi  dell'articolo
          116. 
          3. Accertati i fatti di cui  al  comma  1,  gli  organi  di
          polizia  procedono   alla   contestazione   immediata,   se
          possibile, e riferiscono senza  ritardo  e  comunque  entro
          dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle
          sostanze  sequestrate  effettuati   presso   le   strutture
          pubbliche di cui al comma 10,  al  prefetto  competente  ai
          sensi del comma  13.  Ove,  al  momento  dell'accertamento,
          l'interessato abbia la diretta e  immediata  disponibilita'
          di veicoli  a  motore,  gli  organi  di  polizia  procedono
          altresi'  all'immediato  ritiro  della  patente  di  guida.
          Qualora la disponibilita' sia riferita ad  un  ciclomotore,
          gli organi accertatori ritirano  anche  il  certificato  di
          idoneita'  tecnica,  sottoponendo  il   veicolo   a   fermo
          amministrativo. Il ritiro della patente di  guida,  nonche'
          del  certificato  di   idoneita'   tecnica   e   il   fermo
          amministrativo  del  ciclomotore  hanno  durata  di  trenta
          giorni e  ad  essi  si  estendono  gli  effetti  di  quanto
          previsto al comma 4. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni  degli  articoli  214  e  216  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni. La patente di  guida  e  il  certificato  di
          idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente  ai
          sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo  durante
          il periodo in cui la patente sia stata ritirata  ovvero  di
          circolazione   con   il   veicolo   sottoposto   a    fermo
          amministrativo, si applicano  rispettivamente  le  sanzioni
          previste dagli articoli 216 e 214 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 
          4. Entro il termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione
          della  segnalazione,  il  prefetto,  se   ritiene   fondato
          l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche
          a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a  un  suo
          delegato, la persona segnalata per valutare, a  seguito  di
          colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro
          durata nonche', eventualmente, per  formulare  l'invito  di
          cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e'  assistito
          dal personale del nucleo operativo costituito  presso  ogni
          prefettura-ufficio territoriale del Governo.  Nel  caso  in
          cui  l'interessato  si  avvalga  delle  facolta'   previste
          dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni,  e  non  venga  emessa  ordinanza
          motivata  di  archiviazione  degli  atti,   da   comunicare
          integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
          contestualmente  all'ordinanza  con  cui   viene   ritenuto
          fondato l'accertamento, da  adottare  entro  centocinquanta
          giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo
          svolgimento  dell'audizione  ove  richiesta,  il   prefetto
          convoca la persona segnalata ai fini  e  con  le  modalita'
          indicate nel presente comma. La  mancata  presentazione  al
          colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di  cui  al
          comma 1. Avverso l'ordinanza con cui  il  prefetto  ritiene
          fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata  puo'
          essere proposta opposizione al giudice di  pace,  entro  il
          termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel
          caso di minore l'opposizione viene  proposta  al  tribunale
          per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale  in
          merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma
          13. 
          5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto,
          qualora cio' non contrasti con le  esigenze  educative  del
          medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta',
          li rende edotti delle  circostanze  di  fatto  e  da'  loro
          notizia circa le strutture di cui al comma 2. 
          6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5
          puo' essere fatto uso soltanto  ai  fini  dell'applicazione
          delle  misure  e  delle  sanzioni  previste  nel   presente
          articolo e nell'articolo 75-bis. 
          7. L'interessato puo' chiedere di  prendere  visione  e  di
          ottenere copia degli atti di cui al presente  articolo  che
          riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso  in  cui
          gli  atti  riguardino  piu'  persone,  l'interessato   puo'
          ottenere il rilascio di estratti delle parti relative  alla
          sua situazione. 
          8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in
          essere da straniero maggiorenne, gli organi di  polizia  ne
          riferiscono altresi' al questore competente per  territorio
          in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le
          valutazioni di competenza in sede di rinnovo  del  permesso
          di soggiorno. 
          9. Al decreto con il quale il prefetto irroga  le  sanzioni
          di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito  di  cui
          al comma 2, che  ha  effetto  dal  momento  della  notifica
          all'interessato, puo' essere  fatta  opposizione  entro  il
          termine di dieci giorni dalla notifica stessa,  davanti  al
          giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i
          minorenni,  competente   in   relazione   al   luogo   come
          determinato   al   comma   13.   Copia   del   decreto   e'
          contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. 
          10. Gli accertamenti medico-legali e  tossicologico-forensi
          sono effettuati presso gli istituti di medicina  legale,  i
          laboratori  universitari  di   tossicologia   forense,   le
          strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture
          pubbliche di base da individuare con decreto del  Ministero
          della salute. 
          11. Se risulta che l'interessato  si  sia  sottoposto,  con
          esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto
          adotta il provvedimento di revoca delle  sanzioni,  dandone
          comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 
          12. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme  della
          sezione II del capo I e il secondo comma  dell'articolo  62
          della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          13. Il prefetto competente per territorio in  relazione  al
          luogo  di  residenza   o,   in   mancanza,   di   domicilio
          dell'interessato  e,  ove  questi  siano  sconosciuti,   in
          relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto,  applica
          le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui  al
          comma 2. 
          14. Se per i fatti  previsti  dal  comma  1,  nel  caso  di
          particolare tenuita' della violazione,  ricorrono  elementi
          tali da far presumere che la persona si  asterra',  per  il
          futuro,  dal  commetterli  nuovamente,   in   luogo   della
          sanzione, e limitatamente alla  prima  volta,  il  prefetto
          puo' definire il procedimento con il formale invito  a  non
          fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
          delle conseguenze a suo danno.».