Art. 1065 
 
Ispezioni,  inchieste  e  responsabilita'  civile,  amministrativa  e
                              contabile 
 
1. In relazione alle rilevanti finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di impiego,  di  servizio  o  di  lavoro  e  di
controllo e ispettive, ai sensi degli articoli 67 e 112  del  decreto
n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di
ispezioni,  inchieste  e  responsabilita'  civile  amministrativa   e
contabile del personale  militare  e  civile  della  Difesa,  avviene
nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': 
a)    inchieste    volte    all'accertamento    di    responsabilita'
amministrativa, contabile e civile; 
b) inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di
volo; 
c) denunce di reato e di danno erariale; 
d) attivita' ispettiva  volta  all'accertamento  della  legittimita',
dell'imparzialita',  dell'efficienza  e  dell'efficacia   dell'azione
amministrativa; 
e) recupero danno erariale; 
f) riscossione dei  crediti  liquidati  dalla  Corte  dei  conti  con
sentenza o ordinanza esecutiva; 
g) evasione di istanze ed esposti vari. 
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli  e  di
responsabilita' civile, amministrativa e contabile. 
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiari; 
b) dati di carattere giudiziario. 
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  alla   Corte   dei   conti   per   responsabilita'
amministrativa e contabile; 
b) comunicazione alle altre autorita'  giudiziarie,  con  riguardo  a
notizie rilevanti sotto il  profilo  giudiziario,  emerse  nel  corso
delle indagini. 
5. La commissione di inchiesta o l'ufficiale inquirente, nominati  al
fine   di   accertare   possibili   responsabilita'   di    carattere
amministrativo,  contabile   o   civile,   possono   trattare   nello
svolgimento delle indagini dati giudiziari e sensibili delle  persone
coinvolte  negli  accertamenti,  nei  limiti  in  cui  cio'   risulti
indispensabile all'espletamento delle attivita' ispettive; tali  dati
possono essere ricompresi: 
a) nella denuncia alla procura generale della Corte dei conti; 
b) nella  successiva  comunicazione  dell'esito  dell'inchiesta  alla
medesima Corte dei conti; 
c) nelle eventuali risultanze disciplinari o penali  che  fungono  da
presupposto dell'azione ispettiva. 
6. La  commissione  di  investigazione  per  gli  incidenti  di  volo
trasmette  i  risultati  dell'indagine,  che  puo'  comprendere  dati
afferenti lo stato  di  salute,  nonche'  dati  giudiziari,  all'alto
comando  da  cui  dipende  il   velivolo;   quest'ultimo   invia   la
documentazione alle autorita'  competenti  per  l'eventuale  denuncia
alla Corte dei conti. 
7.  L'ufficiale  inquirente,  per  le  inchieste   sommarie,   e   la
commissione d'inchiesta, per le  inchieste  formali,  comunicano  gli
esiti delle indagini all'autorita'  che  ha  disposto  l'inchiesta  e
provvedono alle comunicazioni alle autorita' giudiziarie  competenti,
secondo  la  normativa  vigente,  ove  emergano  danni   erariali   o
commissione di reati. 
 
 
          Note agli articoli 1065 e 1066: 
          - Per  il  testo  degli  articoli  67  e  112  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
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