Art. 1067 Ricompense, onorificenze e riconoscimenti 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di conferimento di onorificenze e ricompense, ai sensi dell'articolo 69 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ricompense, onorificenze e riconoscimenti, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni; b) formazione dell'Albo d'oro. 2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, e della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; b) dati di carattere giudiziario; c) convinzioni politiche, limitatamente agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione al Ministero dell'interno per l'istruttoria delle pratiche relative alla concessione delle medaglie al valore o merito civile; b) comunicazione alla Giunta per le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio, per le onorificenze e le decorazioni il cui conferimento comporta spese aggiuntive. 5. I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. 6. La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai fini della formazione dell'Albo d'oro, comporta il trattamento di dati sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilita'.
Note all'art. 1067: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.