Art. 1067 
 
              Ricompense, onorificenze e riconoscimenti 
 
1. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
conferimento di onorificenze e ricompense, ai sensi dell'articolo  69
del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari,
in materia di  ricompense,  onorificenze  e  riconoscimenti,  avviene
nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': 
a)  concessione  di  ricompense,   onorificenze,   riconoscimenti   e
decorazioni; 
b) formazione dell'Albo d'oro. 
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi dei libri IV, V e  VI  del  codice,  e  della  normativa  sulla
concessione delle ricompense al valor  civile  e  delle  onorificenze
dell'ordine al merito della Repubblica italiana. 
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
b) dati di carattere giudiziario; 
c) convinzioni  politiche,  limitatamente  agli  eventi  bellici  del
secondo conflitto mondiale. 
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a) comunicazione al Ministero dell'interno  per  l'istruttoria  delle
pratiche relative alla concessione delle medaglie al valore o  merito
civile; 
b) comunicazione alla  Giunta  per  le  onorificenze  dell'ordine  al
merito della Repubblica italiana istituita presso la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
c)  comunicazione  all'Ufficio  centrale   del   bilancio,   per   le
onorificenze e le decorazioni  il  cui  conferimento  comporta  spese
aggiuntive. 
5. I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato  o  presso  i
terzi esclusivamente allo scopo  di  verificare  la  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti per la  concessione  delle  onorificenze,
dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. 
6. La trattazione  delle  pratiche  relative  ai  militari  caduti  e
dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai  fini
della formazione dell'Albo d'oro, comporta  il  trattamento  di  dati
sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta
indispensabilita'. 
 
 
          Note all'art. 1067: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054.