Art. 1068 Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di distacchi per assunzione di cariche politiche del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) collocamento in aspettativa senza assegni per militari eletti al Parlamento nazionale, quello europeo, nei Consigli regionali e degli enti territoriali; b) permessi e licenze per la partecipazione alle sedute dei Consigli di enti territoriali. 2. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) distacchi, aspettative, permessi sindacali; b) aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive; c) aspettative e permessi per funzioni pubbliche. 3. Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile. 4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) convinzioni: 1) politiche; 2) sindacali. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: 1) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) comunicazione alle istituzioni rappresentative presso cui il personale svolge il proprio mandato rappresentativo. 6. I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa richiesta dell'Amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel fascicolo personale, nonche' comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta il proprio mandato. 7. La trattazione dei dati sindacali si riferisce esclusivamente al personale civile.
Note all'art. 1068: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: «Art. 50 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43. 2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, e' demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.».