Art. 1068 
 
      Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali 
 
1. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  impiego  o   di   servizio,   ai   sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili,  in  materia  di  distacchi  per  assunzione  di   cariche
politiche del personale militare, avviene  nell'ambito  dei  seguenti
procedimenti e attivita': 
a) collocamento in aspettativa senza assegni per militari  eletti  al
Parlamento nazionale, quello europeo, nei Consigli regionali e  degli
enti territoriali; 
b) permessi e licenze per la partecipazione alle sedute dei  Consigli
di enti territoriali. 
2. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  112  del
decreto n. 196, il trattamento dei  dati  sensibili,  in  materia  di
distacchi  per  assunzione  di  cariche  politiche  e  sindacali  del
personale civile  della  Difesa,  avviene  nell'ambito  dei  seguenti
procedimenti e attivita': 
a) distacchi, aspettative, permessi sindacali; 
b) aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive; 
c) aspettative e permessi per funzioni pubbliche. 
3. Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri
IV e V del codice e  della  normativa  sul  rapporto  di  lavoro  del
personale civile. 
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1
e 2 sono i seguenti: 
a) convinzioni: 
1) politiche; 
2) sindacali. 
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
1)  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi  dell'articolo  50  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
2) comunicazione  alle  istituzioni  rappresentative  presso  cui  il
personale svolge il proprio mandato rappresentativo. 
6. I dati pervengono agli uffici competenti in  materia  di  gestione
del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa  richiesta
dell'Amministrazione.  Sono  custoditi,  in   forma   cartacea,   nel
fascicolo personale, nonche' comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   alle
istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta  il
proprio mandato. 
7. La trattazione dei dati sindacali si riferisce  esclusivamente  al
personale civile. 
 
 
          Note all'art. 1068: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054. 
          - Il testo dell'art. 50 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: 
          «Art. 50 (Aspettative e permessi sindacali). - 1.  Al  fine
          del    contenimento,    della    trasparenza    e     della
          razionalizzazione  delle   aspettative   e   dei   permessi
          sindacali   nel   settore   pubblico,   la   contrattazione
          collettiva ne determina i limiti  massimi  in  un  apposito
          accordo,  tra  l'ARAN   e   le   confederazioni   sindacali
          rappresentative ai sensi dell'articolo 43. 
          2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese
          le modalita' di utilizzo e distribuzione delle  aspettative
          e  dei  permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le
          organizzazioni sindacali aventi  titolo  sulla  base  della
          loro  rappresentativita'  e  con  riferimento   a   ciascun
          comparto e area separata di  contrattazione,  e'  demandata
          alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere  dal
          1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della  legge  20
          maggio  1970,  n.  300,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. Per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  si
          terra' conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
          del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 
          3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica - il numero complessivo ed  i  nominativi
          dei beneficiari dei permessi sindacali. 
          4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai  permessi  sindacali,  le
          pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  fornire   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica gli  elenchi  nominativi,  suddivisi  per
          qualifica,   del   personale   dipendente   collocato    in
          aspettativa, in quanto chiamato a  ricoprire  una  funzione
          pubblica elettiva, ovvero  per  motivi  sindacali.  I  dati
          riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono  pubblicati  in
          allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento
          ai sensi dell'articolo 16 della legge  29  marzo  1983,  n.
          93.».