Art. 1069 
 
Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale  del  personale
                      in attivita' di servizio 
 
1. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  impiego  o   di   servizio,   ai   sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  e  giudiziari,  in  materia   di   trattamento   economico
continuativo fisso ed eventuale del personale militare  in  attivita'
di  servizio,  avviene  nell'ambito  dei  seguenti   procedimenti   e
attivita': 
a) decretazioni stipendiali ufficiali; 
b) determinazioni stipendiali  sottufficiali  e  truppa  in  servizio
permanente; 
c)  determinazioni  stipendiali  in  via  provvisoria  a   ufficiali,
sottufficiali, graduati e militari di truppa conseguenti  a:  nomine,
promozioni,   ricostruzioni   di   camera,   attribuzione    benefici
convenzionali,   disposizioni   di    legge,    revoca    sospensione
dall'impiego, richiamo  dall'ausiliaria  o  dalla  riserva,  decesso,
collocamento ausiliaria, congedo assoluto, complemento o riserva; 
d)   determinazione   di   attribuzione   indennita'   operative    e
supplementari; 
e) individuazione categorie personale aventi titolo all'indennita' di
rischio; 
f) maggiorazione indennita' operativa di base; 
g) autorizzazione alla proroga dell'indennita' di aeronavigazione. 
2. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  112  del
decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari,  in
materia di trattamento economico continuativo fisso ed eventuale  del
personale civile della  Difesa  in  attivita'  di  servizio,  avviene
nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': 
a) determinazioni stipendiali; 
b) liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali; 
c)  ritenute  quote   associative   per   versamento   organizzazioni
sindacali; 
d) sospensione erogazione e corresponsione indennita' alimentare; 
e) cessione del quinto; 
f) obblighi contributivi, invalidita' vecchiaia superstiti; 
g) obblighi assicurativi; 
h) obblighi fiscali; 
i) rimborso spese di missione. 
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi dei libri IV, V e VI del codice e della normativa sul  rapporto
di lavoro del personale civile. 
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1
e 2 sono i seguenti: 
a) convinzioni: 
1) sindacali; 
b) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
c) dati di carattere giudiziario. 
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  all'Ufficio  centrale  del  bilancio   presso   il
Ministero della difesa e  la  Corte  dei  conti,  con  riguardo  alla
registrazione dei decreti attributivi di benefici economici  connessi
allo stato di salute; 
b)  comunicazione  all'Istituto  nazionale  di   previdenza   per   i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'assolvimento
agli obblighi contributivi; 
c) comunicazione all'Istituto nazionale per le  assicurazioni  contro
gli infortuni sul lavoro, per gli obblighi assicurativi; 
d) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi fiscali nonche' della  gestione  del
trattamento economico del personale civile. 
6. L'elaborazione dei  dati  relativi  allo  stato  di  salute  e  di
carattere giudiziario e il relativo flusso riguardano  esclusivamente
profili che incidono sulla retribuzione economica dell'interessato  e
vengono gestiti, con modalita' informatiche protette e  nel  rispetto
del principio dell'indispensabilita', dagli enti dell'amministrazione
della Difesa dell'area  tecnico  amministrativa  e  tecnico-operativa
preposti alla gestione stipendiale del personale. 
7. E' prevista, per il solo personale  civile,  la  comunicazione  al
sistema informatico del Ministero dell'economia e delle  finanze  dei
dati  riguardanti  le  ritenute  delle  quote  associative,  per   il
versamento alle organizzazioni sindacali. 
 
 
          Note all'art. 1069: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054.