Art. 1070 
 
    Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato 
 
1. In relazione alle rilevanti finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di impiego o di servizio e  di  concessione  di
benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68  e  112
del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari,
in  materia  di  trattamento  economico  di  quiescenza  ordinario  e
privilegiato del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti
procedimenti e attivita': 
a) liquidazione pensioni normali dirette del  personale  militare,  a
seguito di cessazione dal servizio  per  raggiunti  limiti  di  eta',
infermita', dimissioni; 
b) riliquidazione dei trattamenti pensionistici; 
c) liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione; 
d) liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio; 
e) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico; 
f) liquidazione indennita' una tantum per paraplegici; 
g) riconoscimento dipendenza da causa di servizio  del  personale  in
congedo; 
h) accertamenti relativi all'ascrivibilita' a categoria  di  pensione
delle infermita' e richiesta di parere sulla dipendenza da  causa  di
servizio; 
i) pensioni di reversibilita'; 
l) provvidenze in favore di grandi invalidi; 
m) assegno sostitutivo dell'accompagnatore. 
2. In relazione alle rilevanti finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  lavoro  e  di  concessione  di  benefici
economici e abilitazioni, ai  sensi  degli  articoli  68  e  112  del
decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari,  in
materia  di  trattamento  economico   di   quiescenza   ordinario   e
privilegiato del personale civile della Difesa,  avviene  nell'ambito
dei seguenti procedimenti e attivita': 
a) pensione privilegiata diretta e di reversibilita'; 
b) pensione di inabilita'; 
c) liquidazione speciale elargizione; 
d) provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti  invalidi  a
causa di ordigni bellici in tempo di pace. 
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi dei libri IV,  V  e  VII  del  codice  e  della  normativa  sul
trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile. 
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1
e 2 sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
b) dati di carattere giudiziario. 
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  agli  enti  previdenziali  per  l'erogazione   del
trattamento pensionistico; 
b)  comunicazione  all'Ufficio  centrale  del  bilancio   presso   il
Ministero della difesa e  la  Corte  dei  conti,  con  riguardo  alla
registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento
pensionistico  e  di  altri  riconoscimenti  economici  legati   alle
condizioni di salute degli interessati; 
c) comunicazione al Comitato di verifica per le  cause  di  servizio,
per il previsto parere; 
d) comunicazione alle aziende  sanitarie  locali  per  l'accertamento
delle condizioni di incollocabilita'; 
e) comunicazione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per
l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. 
6.  I  dati  sanitari  e   giudiziari,   attinenti   al   trattamento
pensionistico e  ad  altre  provvidenze  di  carattere  previdenziale
concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici
competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti  pubblici
coinvolti nel procedimento. 
7.  I  dati  che  vengono  comunicati  all'ente  previdenziale   sono
esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento
della pratica pensionistica. 
8. Forme di trattamento mediante trasmissione  all'esterno  avvengono
su  richiesta  del  dipendente  in  caso  di  rideterminazione  delle
infermita'  o  di  impugnazione  delle  determinazioni  medico-legali
dell'organo medico-legale di secondo grado. 
9. Relativamente al riconoscimento dell'assegno  mensile  sostitutivo
dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla  trasmissione
delle  domande,  complete  della  indispensabile  documentazione,  al
Ministero dell'economia e delle finanze;  al  medesimo  fine  vengono
comunicati al Ministero dell'economia e  delle  finanze  gli  elenchi
nominativi: 
a) dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15
gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in  servizio  obbligatorio
di leva o del servizio civile; 
b) dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro  il  30
aprile 2005; 
c) dei grandi invalidi di guerra  e  per  servizio  che  hanno  fatto
richiesta  dell'accompagnatore  almeno   una   volta   nel   triennio
antecedente alla data di entrata in vigore della  legge  27  dicembre
2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di
assicurarlo. 
 
 
          Note all'art. 1070: 
          - Per  il  testo  degli  articoli  68  e  112  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
          1054. 
          - La legge 27 dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in  favore
          dei grandi invalidi), e' stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305.