Art. 1070 Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato 1. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta', infermita', dimissioni; b) riliquidazione dei trattamenti pensionistici; c) liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione; d) liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio; e) liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico; f) liquidazione indennita' una tantum per paraplegici; g) riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo; h) accertamenti relativi all'ascrivibilita' a categoria di pensione delle infermita' e richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio; i) pensioni di reversibilita'; l) provvidenze in favore di grandi invalidi; m) assegno sostitutivo dell'accompagnatore. 2. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) pensione privilegiata diretta e di reversibilita'; b) pensione di inabilita'; c) liquidazione speciale elargizione; d) provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile. 4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione agli enti previdenziali per l'erogazione del trattamento pensionistico; b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli interessati; c) comunicazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere; d) comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento delle condizioni di incollocabilita'; e) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. 6. I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. 7. I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica. 8. Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermita' o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado. 9. Relativamente al riconoscimento dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile documentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze; al medesimo fine vengono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze gli elenchi nominativi: a) dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile; b) dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005; c) dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
Note all'art. 1070: - Per il testo degli articoli 68 e 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054. - La legge 27 dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305.