Art. 1071 
 
           Provvidenze, assistenza e attivita' ricreative 
 
1. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione  del  rapporto  di  impiego  o   di   servizio,   ai   sensi
dell'articolo 112  del  decreto  n.  196,  il  trattamento  dei  dati
sensibili,  in  materia  di  provvidenze,  assistenza   e   attivita'
ricreative  per  il  personale  militare,  avviene  nell'ambito   dei
seguenti procedimenti e attivita': 
a) concessione sussidi in denaro; 
b) concessione borse di  studio  a  favore  dei  figli  disabili  del
personale; 
c) rimborso soggiorno ai familiari dei militari deceduti, in pericolo
di vita e in casi di particolare gravita'; 
d)  concessione  prestiti  da   parte   delle   Casse   ufficiali   e
sottufficiali; 
e) liquidazione indennita' supplementare; 
f) interventi assistenziali (sussidi) a favore del personale civile e
militare per interventi di alta chirurgia o di particolare gravita'; 
g) malattie; 
h) prestazioni sanitarie fruite all'estero; 
i) applicazione di protesi. 
2. In relazione alla rilevante finalita'  di  interesse  pubblico  di
gestione del rapporto di  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  112  del
decreto n. 196, il trattamento dei  dati  sensibili,  in  materia  di
provvidenze, assistenza  e  attivita'  ricreative  per  il  personale
civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti  e
attivita': 
a) concessione sussidi in denaro; 
b) borse di studio; 
c) rimborso spese di cura. 
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari  e'  effettuato  ai
sensi dei libri IV, V, VI e VII del  codice  e  della  normativa  sul
trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del personale
civile. 
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1
e 2 sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare. 
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di
seguito indicate, sono le seguenti: 
a)  comunicazione  all'Ufficio  centrale  del  bilancio   presso   il
Ministero  della  difesa,  per  il  controllo  di  legittimita'   dei
provvedimenti con cui sono erogate le somme in favore del personale. 
6. I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di  fruire  dei
servizi o dei benefici; il dato sanitario e' acquisito ai fini  della
valutazione  della  sussistenza  dei  presupposti  all'ammissione  al
beneficio richiesto.  L'archiviazione  delle  certificazioni  mediche
avviene anche in forma cartacea. 
7. I dati vengono conservati solo al  fine  di  attestare  l'avvenuta
verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio. 
8. Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e  trasmissione
dei  dati  all'interno  dell'Amministrazione  difesa,  in   caso   di
ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli
organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la  comunicazione
avviene a richiesta del dipendente. 
 
 
          Note all'art. 1071: 
          - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196
          del 2003 si vedano le note all'art. 1054.