Art. 1071 Provvidenze, assistenza e attivita' ricreative 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, assistenza e attivita' ricreative per il personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) concessione sussidi in denaro; b) concessione borse di studio a favore dei figli disabili del personale; c) rimborso soggiorno ai familiari dei militari deceduti, in pericolo di vita e in casi di particolare gravita'; d) concessione prestiti da parte delle Casse ufficiali e sottufficiali; e) liquidazione indennita' supplementare; f) interventi assistenziali (sussidi) a favore del personale civile e militare per interventi di alta chirurgia o di particolare gravita'; g) malattie; h) prestazioni sanitarie fruite all'estero; i) applicazione di protesi. 2. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di provvidenze, assistenza e attivita' ricreative per il personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita': a) concessione sussidi in denaro; b) borse di studio; c) rimborso spese di cura. 3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V, VI e VII del codice e della normativa sul trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del personale civile. 4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare. 5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per il controllo di legittimita' dei provvedimenti con cui sono erogate le somme in favore del personale. 6. I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici; il dato sanitario e' acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all'ammissione al beneficio richiesto. L'archiviazione delle certificazioni mediche avviene anche in forma cartacea. 7. I dati vengono conservati solo al fine di attestare l'avvenuta verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio. 8. Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e trasmissione dei dati all'interno dell'Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta del dipendente.
Note all'art. 1071: - Per il testo dell'art. 112 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.