Art. 1073 
 
      Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo 
 
1. In  relazione  alla  rilevante  finalita'  di  interesse  pubblico
connessa con la documentazione dell'attivita' istituzionale di organi
pubblici e con l'attivita' di sindacato ispettivo, di indirizzo e  di
controllo, come definite dai regolamenti del Senato della  Repubblica
e della Camera dei deputati, il  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto  n.  196,  in
materia di atti di sindacato ispettivo  di  pertinenza  della  Difesa
avviene ai sensi del presente articolo. 
2. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1
sono i seguenti: 
a) stato di salute: 
1) patologie attuali; 
2) patologie pregresse; 
3) terapie in corso; 
4) anamnesi familiare; 
b) dati di carattere giudiziario; 
c) convinzioni politiche,  filosofiche,  religiose,  sindacali  e  di
altro genere e vita sessuale, limitatamente  alla  trattazione  degli
atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo. 
3. Le particolari forme di elaborazione, per le finalita' di  seguito
indicate, sono le seguenti: 
1) comunicazione all'organo richiedente  per  la  formulazione  della
risposta  all'interrogazione  o  all'atto  di  sindacato   ispettivo,
limitatamente ai dati indispensabili. 
4. Il trattamento e' volto a predisporre  gli  elementi  di  risposta
agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le  informazioni  necessarie
alla replica o al  parere  del  Governo  su  mozioni  o  risoluzioni,
d'interesse dell'Amministrazione  della  difesa,  per  consentire  il
corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. 
5. La predisposizione degli schemi di  risposta  riguarda  anche  gli
interventi  del  Ministro  o  dei  Sottosegretari,  in  occasione  di
interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e
informative urgenti in Commissione o in Assemblea. 
6. La trasmissione delle risposte concerne solo le  interrogazioni  a
risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti  e  alla
Camera di appartenenza degli stessi. 
7. L'acquisizione e il trattamento dei dati  sensibili  e  giudiziari
avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle  materie
su cui si incentrano gli atti di sindacato  ispettivo  di  interesse,
solamente laddove strettamente indispensabili. 
8. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto
del principio di  stretta  indispensabilita'  sia  nell'attivita'  di
predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare,  nella
comunicazione agli organi interroganti. 
 
 
          Note all'art. 1073: 
          -  Per  il  testo  degli  articoli  65  e  67  del  decreto
          legislativo n. 196 del 2003  si  vedano  le  note  all'art.
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