Art. 1073 Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo 1. In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con la documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici e con l'attivita' di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto n. 196, in materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente articolo. 2. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario; c) convinzioni politiche, filosofiche, religiose, sindacali e di altro genere e vita sessuale, limitatamente alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo. 3. Le particolari forme di elaborazione, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti: 1) comunicazione all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili. 4. Il trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. 5. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e informative urgenti in Commissione o in Assemblea. 6. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi. 7. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. 8. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilita' sia nell'attivita' di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.
Note all'art. 1073: - Per il testo degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si vedano le note all'art. 1054.